Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/34: Revisione totale della legge federale sull'approvvigionamento economico del Paese (legge sull'approvvigionamento del Paese, LAP) · 51 pagine

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1.5 Elementi costitutivi dell’approvvigionamento economico del Paese

1.5.1 Primato dell’economia

Già oggi, l’AEP segue il principio per cui, anche in caso di crisi, spetta all’economia e non allo Stato garantire l’approvvigionamento. Questo primato accordato all’economia è conferma dell’ordinamento economico liberale vigente in Svizzera. Le ragioni alla base di tale principio sono tuttavia soprattutto di ordine economico e pratico. Se lo Stato intendesse assumere questa funzione, dovrebbe creare onerose strutture parallele che, utilizzate molto di rado, non sarebbero pronte al momento della crisi. Farvi ricorso comporterebbe un onere amministrativo sproporzionato. Inoltre, considerando l’accelerazione dei processi economici, sarebbe pressoché impossibile garantire il successo e il funzionamento di un tale sistema al momento opportuno.

1.5.2 Sussidiarietà dell’intervento dello Stato

Il primato dell’economia e il principio di sussidiarietà sono principi complementari che si condizionano vicendevolmente. Il principio di sussidiarietà consente l’intervento statale solo in situazioni di grave penuria, nelle quali l’economia non è più in grado di contrastare o superare con le proprie forze una perturbazione dell’approvvigionamento. Tuttavia, fintantoché l’economia privata riesce a garantire l’approvvigionamento di beni e servizi d’importanza vitale, l’intervento dello Stato non è richiesto. Nel momento in cui tale intervento dovesse rivelarsi indispensabile, lo Stato non si sostituirà comunque agli attori dell’economia ma cercherà, con provvedimenti più contenuti possibile, di mettere l’economia in grado di svolgere nuovamente con i propri mezzi la funzione di approvvigionamento. È dunque evidente che, secondo il principio di sussidiarietà, l’intervento dello Stato deve essere circoscritto allo stretto necessario. Nell’ottica temporale, la durata degli interventi deve essere limitata alla situazione di penuria imminente o già sopraggiunta.

1.5.3 Interdizione di condurre una politica strutturale

L’AEP è concepito per superare le crisi di approvvigionamento e non per perseguire obiettivi di politica strutturale, compito invece affidato a settori tradizionali come la politica energetica, agricola e dei trasporti. Le crisi sono sempre fenomeni eccezionali e di carattere temporaneo. La politica di approvvigionamento in caso di crisi deve dunque astenersi dal modificare o potenziare le strutture esistenti, evitando così danni a lungo termine per la competitività e lo sviluppo della piazza economica Svizzera. I provvedimenti dell’AEP devono fondarsi sulle strutture esistenti senza modificarle anche quando strutture diverse da quelle esistenti sarebbero auspicabili nell’ottica della politica di approvvigionamento. Esercitare una politica strutturale avvalendosi degli strumenti dell’approvvigionamento economico del Paese non è quindi consentito.