Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/34: Revisione totale della legge federale sull'approvvigionamento economico del Paese (legge sull'approvvigionamento del Paese, LAP) · 51 pagine

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di essere risarcita, ad esempio con prestazioni assicurative, se aveva accordato la propria garanzia. Per quanto concerne i rischi per i quali il mercato assicurativo non offre copertura o la offre in misura limitata, o per i quali i premi sono sproporzionati, la Confederazione può, secondo il diritto vigente, assumersi essa stessa il rischio (cfr. art. 37 cpv. 1 lett. c). I casi di assunzione del rischio sono disciplinati nel contratto per scorte obbligatorie (art. 10 lett. d).

Il proprietario delle scorte obbligatorie deve, in linea di principio, farsi carico dei costi della costituzione di scorte e dei rischi legati al prezzo. Per i singoli settori che hanno costituito fondi di garanzia (cfr. n. 2.2.3), i costi vengono assunti da tali istituzioni. Tuttavia, sembra sempre più probabile che in futuro singoli fondi di garanzia avranno difficoltà a reperire i mezzi necessari e a indennizzare i propri membri. Questo accade in quanto l’aumento dei prezzi a livello mondiale e i vincoli commerciali nei confronti dell’OMC e dei partner di libero scambio limitano o rendono impossibile l’imposizione di dazi. Inoltre, un trasferimento di tali costi sul prezzo del prodotto non è più accettabile per ragioni politiche. Già nel quadro della revisione parziale del 2000, l’articolo 11a LAP ha creato la possibilità che la Confederazione assuma, in parte o integralmente, i costi non coperti per le derrate alimentari di base. Un’assunzione dei costi da parte della Confederazione rappresenta comunque sempre un’opzione sussidiaria. Il finanziamento della costituzione di scorte è innanzitutto compito dei fondi di garanzia e dei singoli settori (art. 20 cpv. 1). Solo se gli assoggettati all’obbligo di costituire scorte non sono più in grado di fornire i mezzi necessari a copertura dei costi di deposito e delle perdite di prezzo, la Confederazione può intervenire per sostenerli (art. 20 cpv. 2). Fino ad oggi è stato possibile evitare tali interventi. Benché i prodotti agricoli siano in primo piano, non è escluso che vengano presi in considerazione altri beni come i medicamenti (antibiotici) o i dispositivi medici. Al contrario dei beni di consumo, il cui impiego si riduce in caso di disciplinamento, la domanda di agenti terapeutici aumenta fortemente durante una crisi, ad esempio al verificarsi di una pandemia. Sarà dunque necessario conservare grandi quantitativi di scorte obbligatorie, che tuttavia in tempi normali non potranno praticamente essere sostituite ovvero immesse sul mercato. Alla loro scadenza dovranno quindi essere eliminate. Il settore dei medicamenti e dei dispositivi medici è sempre meno disposto a sopportare tale rischio. L’articolo 20 amplia nel capoverso 2 l’attuale disciplinamento eliminando le restrizioni determinate dalla natura del prodotto.

Per evitare che lo scopo delle scorte obbligatorie, che rappresentano un valore notevole, sia messo a rischio dagli oneri finanziari, la Confederazione e i Cantoni hanno da sempre tenuto conto di questi particolari rischi, applicando aliquote d’imposta ridotte. I dettagli sono disciplinati nell’articolo 7a dell’ordinanza del 6 luglio 1983 sui principi generali della costituzione di scorte (RS 531.211): tale regolamentazione si è dimostrata efficace e sarà portata avanti sulla base dell’articolo 21 capoverso 1. Allo stesso modo, ai sensi del capoverso 2, i proprietari di scorte obbligatorie non sono tenuti a corrispondere alcuna tassa di bollo.

L’impegno finanziario della Confederazione in qualità di garante richiede garanzie adeguate per quanto concerne le scorte obbligatorie. Non è tuttavia possibile ottenere tale scopo con il pegno mobiliare: le scorte obbligatorie non sono infatti quasi mai isolate, ma conservate insieme a scorte libere, che non possono essere sottratte al potere di disporre da parte del loro proprietario. Le scorte obbligatorie devono essere costantemente sostituite insieme alle scorte libere, al fine di disporre sempre di prodotti che possano essere immessi sul mercato. Il legislatore ha dunque previsto da