Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/34: Revisione totale della legge federale sull'approvvigionamento economico del Paese (legge sull'approvvigionamento del Paese, LAP) · 51 pagine
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tempo una regolamentazione speciale. Tale regolamentazione è stata affinata grazie a molti anni di pratica e si è rivelata efficace in quanto sistema chiuso. I dettagli sono oggi disciplinati nell’ordinanza del 6 luglio 1983 sul diritto di separarsi dalla massa e il diritto di pegno della Confederazione per le scorte obbligatorie (RS 531.212).
Il diritto legale a una garanzia diventa effettivo non appena la Confederazione ha formulato una promessa di garanzia nei confronti del mutuante (art. 22 cpv. 1). La garanzia non si riferisce solo alla merce descritta nel contratto, ma anche a risarcimenti e, in caso di quantitativi mancanti, anche ad altre merci dello stesso genere che si trovano in possesso del proprietario di scorte obbligatorie. Per quanto concerne il diritto di separarsi dalla massa, tutti i diritti reali e obbligatori sulla merce sono inefficaci, ad eccezione del diritto di ritenzione del depositario secondo l’articolo 485 CO (art. 22 cpv. 2).
Il diritto a una garanzia produce per legge il suo effetto reale quando il proprietario delle scorte obbligatorie viene dichiarato in fallimento oppure se il fallimento è differito o ancora se viene concessa una moratoria concordataria o straordinaria, a condizione che la Confederazione o un’impresa terza abbiano assunto i suoi obblighi derivanti dalla promessa di garanzia (art. 23 cpv. 1). Se dalla realizzazione dovesse risultare un’eccedenza, la Confederazione o l’impresa terza deve innanzitutto tacitare i crediti del fondo di garanzia nei confronti del debitore. L’eccedenza deve essere versata alla massa in caso di fallimento o di moratoria concordataria o al debitore in caso di concordato con proposta di dividendo o in caso di moratoria straordinaria (cpv. 2). Se i crediti della Confederazione o dell’impresa terza non risultano interamente coperti dal ricavo della realizzazione, essa partecipa in quanto creditore al fallimento o al concordato per l’importo scoperto (cpv. 3).
Il diritto della Confederazione a una garanzia resta tutelato non solo in caso di un’esecuzione generale ma anche di esecuzione in via di pignoramento o di realizzazione del pegno sulla scorta obbligatoria (art. 24).
L’articolo 25 sostituisce l’attuale articolo 15 LAP. La versione in vigore si è infatti rivelata imprecisa. Le azioni revocatorie vengono intentate in primo luogo dall’amministrazione del fallimento (art. 285 cpv. 2 n. 2 LEF). L’amministrazione del fallimento può rinunciare a far valere le proprie pretese se ritiene molto scarse le probabilità di successo. Se i creditori confermano la rinuncia, ognuno di essi può esigere la cessione delle pretese e farle valere per conto proprio (art. 260 LEF). Riprendendo l’attuale formulazione, la situazione sarebbe la seguente: le pretese sarebbero in ogni caso di competenza della Confederazione, cioè la massa del fallimento non dovrebbe rinunciare a rivendicarle. Ciò non sembra tuttavia necessario: se l’amministrazione stessa del fallimento fa valere le proprie pretese in materia di revoca, il ricavo confluisce nella massa e la Confederazione può beneficiarne direttamente grazie al proprio diritto di pegno (art. 24 cpv. 1). Il tenore della formulazione originaria lasciava inoltre supporre che la decisione della Confederazione di non intentare un’azione escludesse tale possibilità anche per gli altri creditori. Ciò non appare né necessario né opportuno. È dunque corretto che la Confederazione (o eventuali terzi) eserciti solamente, secondo l’articolo 25, un diritto di priorità nei confronti degli altri creditori nella cessione delle pretese ai sensi dell’articolo 260 LEF, unicamente per quanto concerne le pretese in materia di revoca derivanti dalla vendita di merci provenienti da una scorta obbligatoria e non per tutte le pretese sulla cessione.