Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/34: Revisione totale della legge federale sull'approvvigionamento economico del Paese (legge sull'approvvigionamento del Paese, LAP) · 51 pagine

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2.2.5 Sezione 5: Sfruttamento delle risorse indigene (art. 26-27)

Il legno è una delle poche risorse che in caso di crisi può essere utilizzata come materiale da costruzione o fonte di energia indigena. Il notevole sforzo richiesto per poter sfruttare questa risorsa necessita di preparativi svolti nei tempi opportuni. Se dovesse delinearsi la necessità di un maggiore sfruttamento di tale risorsa, i provvedimenti di cui all’articolo 26 dovrebbero essere adottati già nel quadro delle misure preparatorie. Per finanziare tali provvedimenti l’industria del legno può costituire, analogamente ai fondi di garanzia per le scorte obbligatorie, fondi di compensazione alimentati da tasse riscosse presso i proprietari di foreste in occasione di ciascun taglio del legname.

In seguito ai cambiamenti climatici, il tema dell’approvvigionamento di acqua potabile ha assunto negli ultimi anni sempre maggiore importanza nell’ambito dell’AEP. Come in passato, è opinione condivisa che tale compito sia innanzitutto di competenza dei Cantoni e dei Comuni. La Confederazione dovrebbe limitarsi a garantire che i provvedimenti siano adottati nell’interesse del Paese, emanando prescrizioni in merito alla coordinazione sulla base dell’articolo 27, quali ad esempio direttive tecniche che permettano la collaborazione reciproca tra Comuni e regioni. Inoltre, la Confederazione ha la facoltà di emanare prescrizioni all’attenzione delle aziende dell’acqua potabile in materia di costituzione di riserve minime di acqua o di materiale tecnico. Sulla base del diritto vigente, ha emanato tali prescrizioni nell’ordinanza del 20 novembre 1991 sulla garanzia dell’approvvigionamento con acqua potabile in situazioni di emergenza (OAAE; RS 531.32).

2.3 Capitolo 3: Misure di disciplinamento per situazioni di grave penuria (art. 28-32)

I provvedimenti adottati in base a questo capitolo costituiscono un intervento diretto sul mercato al fine di evitare o risolvere le crisi dell’approvvigionamento. Tali provvedimenti figurano tra gli interventi più incisivi dell’approvvigionamento economico del Paese e sono giustificati solo in caso di crisi gravi. Anche in tali occasioni, le misure di disciplinamento sottostanno al principio generale della proporzionalità.

2.3.1 Situazioni di grave penuria (art. 28)

Il primo presupposto di ogni disciplinamento è una situazione di grave penuria imminente o già sopraggiunta alla quale l’economia non riesce più a far fronte con i propri mezzi. Su questo punto l’avamprogetto si ricollega al diritto vigente. Tuttavia, l’elemento determinante non sarà più una causa precisa, bensì un fatto economico. Disporre misure di disciplinamento è in ultima analisi una decisione lasciata alla valutazione politica del Consiglio federale. Come già chiarito, una situazione di grave penuria può essere dichiarata solo se le difficoltà di approvvigionamento riguardano tutto il Paese o la gran parte di esso. Le difficoltà di approvvigionamento limitate a un’area locale o regionale o che interessano singole aziende non rientrano