Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/55: Ordinanza sulla costruzione di abitazioni secondarie · 13 pagine
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momento dell’entrata in vigore del nuovo articolo costituzionale erano già pendenti,
all’articolo 9 capoverso 1 è previsto che tali domande vadano giudicate secondo quanto previsto dal diritto in vigore al momento dell’inoltro. Se per contro le domande sono state inoltrate solamente dopo l’11 marzo 2012, vanno giudicate in base al nuovo diritto. Vale a dire che le autorizzazioni edilizie rilasciate dopo l’entrata in vigore della presente ordinanza vanno giudicate in base al nuovo diritto e dunque in base a quest’ultima.
Se su una questione di diritto transitorio non c’è una normativa esplicita, si applicano i
principi sviluppati nella giurisprudenza, che non si è evoluta in maniera del tutto uniforme e che perciò non da risposte univoche riguardo a tutte le questioni. Di massima, si reputa comunque assodato che le modifiche legislative che entrano in vigore nel corso di procedure pendenti vanno considerate per lo meno fino al momento della decisione di prima istanza.
Capoverso 2
Nel capoverso 2, per ragioni di chiarezza, si sancisce ancora una volta quanto già risulta dall’articolo 197 numero 8 capoverso 2. Ovviamente la nullità vale soltanto con riferimento alle autorizzazioni edilizie per nuove abitazioni secondarie da costruire in Comuni nei quali la quota delle abitazioni secondarie si situa già sopra il 20 per cento. Ciò risulta già
direttamente dal campo di applicazione descritto nell’articolo 1 e non occorre che venga ribadito qui. Sono ovviamente escluse dalla conseguenza di nullità anche le autorizzazioni rilasciate in virtù dell’articolo 5 capoversi 2 e 3.
Articolo 8 Entrata in vigore
Per eliminare il più rapidamente possibile le incertezze del diritto esistenti per lo meno
riguardo alle questioni giuridiche più urgenti, conformemente alla proposta principale
l’ordinanza dovrebbe entrare in vigore già il 1° settembre 2012.
Quale variante, il gruppo di lavoro ha dibattuto la possibilità di un’entrata in vigore soltanto il 1° gennaio 2013. L’entrata in vigore per l’inizio del prossimo anno è opportuna affinché l’esecuzione dell’iniziativa sia giuridicamente certa. Per attuare l’iniziativa occorre designare i Comuni concretamente interessati («clausola del 20%»). Ci vuole tempo per svolgere senza intoppi questa procedura, e perfino la scadenza di fine anno è assai ambiziosa.