Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/55: Ordinanza sulla costruzione di abitazioni secondarie · 13 pagine
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Attuazione in due tappe dell’articolo 75b Cost.
Il nuovo articolo 75b Cost. sancisce che la «quota di abitazioni secondarie rispetto al totale delle unità abitative e della superficie lorda per piano utilizzata a scopo abitativo di un
Comune non può eccedere il 20 per cento». Per l’attuazione dell’articolo 75b Cost. è prevista una procedura in due tappe: dapprima verrà emanata un’ordinanza del Consiglio federale per chiarire rapidamente le questioni più impellenti, soprattutto riguardo al concetto di
abitazione secondaria e al diritto transitorio, e in seguito una legge.
Secondo l’articolo 195 Cost., una modifica della Costituzione entra in vigore il giorno in cui Popolo e Cantoni l’hanno accettata. Se l’articolo 75b Cost. e le sue disposizioni transitorie espletano effetti giuridici diretti, essi sussistono indipendentemente dalla pubblicazione delle nuove disposizioni nella Raccolta ufficiale (RU) poiché i capoversi 1 e 2 dell’articolo 8 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512) non si applicano alle modifiche costituzionali: «Di conseguenza, il fatto che la pubblicazione nella RU avvenga soltanto dopo l’accertamento dell’esito della votazione da parte del nostro Consiglio, non impedisce che la nuova disposizione costituzionale sia giuridicamente vincolante» (cfr.
Messaggio del 22.10.2003 concernente la legge sulle pubblicazioni ufficiali, FF 2003 6717)
Commento delle singole disposizioni
Ingresso
L’articolo 75b Cost. parte dal presupposto che per attuare le nuove disposizioni costituzionali occorra il diritto di esecuzione. Ciò risulta specialmente dall’articolo 75b capoverso 2 Cost., con il quale al legislatore è conferito un mandato in tal senso, e dall’articolo 197 numero 8 capoverso 1 Cost., che presuppone l’emanazione di una pertinente legislazione o delle necessarie disposizioni di esecuzione. Secondo il suo tenore, anche l’articolo 75b Cost.
parte dal presupposto che entro due anni entri in vigore una legge (e, sussidiariamente, nel caso in cui entro due anni dall’accettazione delle nuove disposizioni costituzionali non sia entrata in vigore alcuna legge, il Consiglio federale venga incaricato di emanare il diritto di esecuzione). Pur se il capoverso 1 dell’articolo 197 numero 8 Cost. concede due anni fino all’entrata in vigore della legge, l’articolo 75b Cost. non può essere interpretato nel senso che si continui ad applicare il diritto in vigore fino all’entrata in vigore del diritto di esecuzione o per due anni al massimo dall’accettazione delle nuove disposizioni costituzionali. Ciò risulta dal capoverso 2 dell’articolo 197 numero 8 Cost., che dichiara nulle le autorizzazioni edilizie rilasciate tra il 1° gennaio dell’anno che segue l’accettazione della nuova disposizione costituzionale. Poiché la nullità incide molto, vi è una legittima necessità da parte della Confederazione, già nei primi due anni dall’accettazione dell’articolo 75b Cost. per il periodo fino all’emanazione della legge di esecuzione, di chiarire in modo uniforme quali casi di autorizzazioni edilizie sono contemplati dall’articolo 75b Cost. e quindi anche dalla
conseguenza di nullità e quali non lo sono. Visto così, appare giustificabile prendere qui in considerazione il mandato del Consiglio federale di «esecuzione della legislazione» di cui all’articolo 182 capoverso 2 Cost. e, fondandosi su di esso, considerare il Consiglio federale competente per emanare ordinanze al fine di chiarire il campo di applicazione dell’articolo 75b Cost. nei primi due anni dopo l’accettazione dell’articolo 75b Cost. per il periodo fino all’emanazione della legge di esecuzione.