Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/7: 09.503 Iv.Pa. Abolire progressivamente le tasse di bollo e creare nuovi posti di lavoro · 14 pagine
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grazie alla sua concezione semplice, il numero ridotto di contribuenti e il provento relativamente alto in media per caso. A questo buon risultato contribuisce non da ultimo la franchigia relativamente alta per quanto riguarda la tassa d’emissione sulle partecipazioni. La tassa d’emissione è tuttavia problematica dal punto di vista della neutralità della concorrenza. I bassi costi d’imposizione e riscossione sono anche da relativizzare nella misura in cui si considera che la tassa d’emissione non è prelevata in sostituzione di altre imposte, ma piuttosto in aggiunta a queste. I contribuenti devono perciò familiarizzarsi con disposizioni fiscali con una propria sistematica e con un certo numero di eccezioni e sostituzioni.
La tassa d’emissione sul capitale proprio è altresì un fattore di stabilizzazione in relazione all’imposta sull’utile e all’imposta preventiva. Visto che la tassa d’emissione sul capitale proprio è prelevata di principio sul valore dei capitali versati, i contribuenti cercano da una parte di mostrare una base imponibile il più bassa possibile. D’altra parte nell’ottica dell’imposta sull’utile e dell’imposta preventiva, i contribuenti hanno l’interesse a mettere a bilancio valori il più alti possibili. Nella pratica questi interessi contradditori si risolvono in valutazioni equilibrate. Globalmente, l’abolizione della tassa d’emissione sul capitale proprio non diminuirebbe il lavoro di consulenza e controllo dell’AFC, ma verrebbe a scomparire una sorta di agente stabilizzatore automatico.
In particolare in caso di trasformazione di un’impresa di persone in una società di capitali, ma anche per molte altre ristrutturazioni, l’AFC è spesso la prima autorità fiscale ad essere contattata in materia di tassa d’emissione sul capitale proprio. Questo le permette d’assicurare regolarmente una collaborazione efficace sia per i contribuenti sia per il fisco con le autorità fiscali cantonali e un apprezzamento fiscale senza contraddizioni tra le diverse amministrazioni fiscali. Ciò si traduce inoltre in una migliore implementazione della legge sull’armonizzazione delle imposte. Questo effetto stabilizzante della tassa d’emissione sul capitale proprio in relazione con l’imposta sull’utile e l’imposta preventiva non è tuttavia sufficiente a compensare i numerosi inconvenienti economici della tassa d’emissione.
6 Commento ai singoli articoli della LTB
La modifica legislativa da intraprendere tiene conto della modifica della legge sulle tasse di bollo decisa dal Parlamento, il 30 settembre 2010, nel quadro del disegno di legge 11.028s (Rafforzamento della stabilità del settore finanziario; too big to fail).
Art. 1 cpv. 1 lett. a, 5 a 12
Queste disposizioni si riferiscono tutte alla tassa d’emissione sulle azioni, sulle quote sociali di società a garanzia limitata, sui buoni di partecipazione di società cooperative, in relazione all’oggetto della tassa, alla nascita del credito fiscale, all’aliquota della tassa e alla base di calcolo, all’obbligo fiscale, all’esigibilità del credito, alla dilazione e condono del credito fiscale. Possono essere abrogate.
Art. 28 cpv. 1, 29, 30 cpv. 1 e 34 cpv. 2