Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/7: 09.503 Iv.Pa. Abolire progressivamente le tasse di bollo e creare nuovi posti di lavoro · 14 pagine
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fissata all’1,2 per mille per anno di durata e per le obbligazioni di cassa allo 0,6 per mille per anno di durata. Inoltre è stato introdotta una tassa d’emissione, calcolata pro rata temporis, dello 0,6 per mille sui titoli del mercato monetario svizzeri.
Revisione parziale 1996: il 1° gennaio 1996, la tassa d’emissione sui diritti di partecipazione è stata abbassata dal 3 al 2 per cento. Inoltre per la tassa d’emissione dovuta nel caso di creazione di una società di capitali è stato introdotto un importo di franchi 250 000 esente da tassa.
Revisione parziale 1997: nel 1997, nell’ambito della riforma sull’imposizione delle società, la tassa d’emissione è stata ridotta dal 2 all’1 per cento. L’importo esente da tassa di franchi 250 000 è stato esteso agli aumenti di capitale.
Revisione parziale 2004: con l’entrata in vigore, il 1° luglio 2004, della legge federale sulla fusione, la scissione, la trasformazione e il trasferimento di patrimonio è stata introdotta per la tassa d’emissione la seguente esenzione: la tassa d’emissione è dovuta unicamente sul valore nominale dei nuovi diritti di partecipazione emessi nel quadro dell’esecuzione di una decisione di fusione, di scissione o di trasformazione di ditte individuali, di società commerciali senza personalità giuridica, di associazioni, di fondazioni o istituti di diritto pubblico, nella misura in cui questi soggetti giuridici esistevano da più di cinque anni almeno.
Revisione parziale 2005: con il messaggio del 18 agosto 2004, il Consiglio federale ha proposto al Parlamento di confermare senza modifiche la parte di misure del pacchetto fiscale 2001, respinta in votazione popolare il 16 maggio 2004 e concernente le tasse di bollo, al fine di sostituire il diritto urgente in vigore fino alla fine del 2005 in materia di tassa di negoziazione. Queste misure concernenti la tassa di negoziazione comprendono una disposizione estranea alla materia, segnatamente l’aumento dell’importo esente da tassa da 250 000 a un milione di franchi per il calcolo della tassa d’emissione nel caso di costituzione di società di capitali e di successivo aumento di capitale. Il Parlamento ha approvato questo disegno (tassa di negoziazione e tassa d’emissione) nella sessione di primavera 2005. Le minori entrate relative alla tassa d’emissione erano di circa 30 milioni di franchi. Il referendum lanciato contro il progetto è stato interrotto prematuramente, di modo che la revisione è entrata in vigore il 1° gennaio 2006.
1.2.3 Le tasse di bollo nel Principato del Liechtenstein
In virtù del decreto federale concernente l’approvazione del trattato di unione doganale del 29 marzo 1923 concluso tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’integrazione del Principato del Liechtenstein al territorio doganale svizzero, la legge federale sulle tasse di bollo si applica anche al Principato del Liechtenstein. Secondo tale trattato, l’Amministrazione federale delle contribuzioni tiene un conto speciale dei proventi riscossi e regola una volta all’anno con il Governo del Liechtenstein l’importo dei proventi da riversare. La parte della Confederazione per la copertura delle spese amministrative è stata modificata più volte nel corso degli anni. L’attuale disciplinamento prevede che la parte delle spese amministrative della Confederazione si compone dell’1 per cento dei proventi e di un forfait annuo di 30 000 franchi. Nei conti 2010 della Confederazione, i proventi riscossi a