Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/7: 09.503 Iv.Pa. Abolire progressivamente le tasse di bollo e creare nuovi posti di lavoro · 14 pagine

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fail» ed è stata decisa dal Parlamento nella sessione d’autunno 2011, rimane da esaminare soltanto l’abolizione della tassa d’emissione sul capitale proprio;

2. i punti 2 (abolizione della tassa sui premi d’assicurazione) e 3 (abolizione della

tassa di negoziazione) vengono demandati a una sottocommissione, in quanto entrambi i punti sono stati valutati non ancora maturi per una decisione. Per l’attuazione dei punti 2 e 3 devono ulteriormente essere sottoposti alla Camera (entro il termine di due anni, conformemente all’art. 111 cpv. 1 LParl) un progetto e un rapporto complementare.

Riunitasi il 10 gennaio 2012, la CET-N è entrata in materia, con 14 voti contro 7 e 2 astensioni, sul progetto preliminare concernente il punto 1 e lo ha approvato con 14 voti contro 6 e 2 astensioni. La Commissione ha deciso di effettuare una consultazione fra le cerchie interessate.

1.2 Evoluzione del quadro giuridico nell’ambito della tassa d’emissione

1.2.1 Le tasse di bollo fino al 1972

La tassa di bollo era stata introdotta con l’avvento degli scambi commerciali di merci e valuta già a partire dai secoli 17° e 18° negli Stati a quel tempo economicamente forti (Olanda, Inghilterra, Francia).

Nel 1916, sotto la pressione finanziaria della prima guerra mondiale, il Consiglio federale sottopose al Parlamento un messaggio per l’introduzione di un articolo costituzionale (art. 41bis vCost. – corrispondente all’art. 132 cpv. 1 Cost.) concernente l’introduzione di una tassa di bollo a livello federale (FF 1916, pag. 540). Dopo la votazione popolare del 13 maggio 1917, il Parlamento adottò, il 4 ottobre 1917, la legge federale sulle tasse di bollo. Con la nuova disposizione costituzionale i Cantoni furono privati del diritto d’imposizione dei titoli sottoposti a tassazione o esonerati da essa da parte della Confederazione. Per la perdita della loro prerogativa, i Cantoni ricevettero una partecipazione del 20 per cento sul ricavo complessivo delle tasse di bollo.

1.2.2 Le tasse di bollo dal 1973

Revisione parziale 1978: questa revisione servì soprattutto ad aumentare l’aliquota d’imposta. La tassa d’emissione fu aumentata dal 2 al 3 per cento e la tassa di negoziazione dall’1 all’1,5 per mille sulle cartevalori svizzere e dal 2 al 3 per mille sulle cartevalori estere. La tassa d’emissione sulle partecipazioni a fondi d’investimento svizzeri aumentò dallo 0,6 allo 0,9 per cento.

Revisione parziale 1985: la disposizione secondo cui un quinto delle entrate delle tasse di bollo spettava ai Cantoni è stata abrogata in votazione popolare il 9 giugno 1985 (decreto federale sull’abolizione della quota parte dei Cantoni al ricavo netto delle tasse di bollo).

Revisione parziale 1993: la tassa d’emissione sulle partecipazioni a fondi d’investimento svizzeri è stata abolita il 1° aprile 1993 e le ristrutturazioni (fusioni, scissioni e trasformazioni) sono state esonerate dalla tassa d’emissione. A titolo di compensazione, è stata reintrodotta la tassa d’emissione sulle obbligazioni di prestiti e sulle obbligazioni di cassa svizzere. Per le obbligazioni di prestiti, la tassa è stata