Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/7: 09.503 Iv.Pa. Abolire progressivamente le tasse di bollo e creare nuovi posti di lavoro · 14 pagine
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di lavoro, vengano allo stesso tempo penalizzate attraverso il pagamento di una tassa.
2.2.2 Argomenti della minoranza
La minoranza (Leutenegger Oberholzer, Birrer-Heimo, Fässler Hildegard, Levrat, Marra, Pardini, Schelbert) propongono di non entrare in materia sul progetto preliminare di legge. Essa argomenta che non si può abolire la tassa d’emissione senza prima chiarire il finanziamento sostitutivo (si veda anche il punto 6 dell’art. 53a (nuovo)). La minoranza è inoltre del parere che la tassa d’emissione giochi un ruolo marginale nella creazione di una nuova ditta e che pertanto la sua abolizione non possa avere un effetto positivo sulla piazza finanziaria. Essa è altresì dell’idea che sia sbagliato anticipare una revisione parziale senza avere una visione generale delle tasse di bollo. Infine, la minoranza rileva che la tassa d’emissione rappresenta una compensazione per la mancata tassazione sul maggior valore delle operazioni assicurative e bancarie.
3 Diritto vigente
Alla tassa d’emissione sul capitale proprio soggiacciono la costituzione e l’aumento del valore nominale, a titolo oneroso o gratuito, dei diritti di partecipazione svizzeri in forma di azioni, quote sociali di società a garanzia limitata, quote sociali di società cooperative, buoni di godimento o di partecipazione di società, società cooperative o imprese commerciali. La tassa d’emissione è dunque in specie dovuta, all’atto di costituzione di una nuova importante società di capitali o di società cooperativa con sede in Svizzera o al momento dell’aumento del valore nominale del capitale oltre un milione di franchi. Inoltre soggiacciono alla tassa d’emissione i versamenti suppletivi e i casi di vendita di un mantello d’azioni. Per versamenti suppletivi si intendono i versamenti che i soci fanno alla società senza una corrispondente controprestazione. Si parla in questi casi di conferimenti nascosti di capitale, poiché il capitale sociale iscritto nel registro di commercio o l’ammontare versato sulle quote sociali della società cooperativa non subiscono modifiche. La vendita di un mantello d’azioni è descritta come il trasferimento della maggioranza delle azioni e, ove trattasi di società a garanzia limitata e di società cooperative, delle quote sociali di una società svizzera economicamente liquidata o i cui attivi sono stati convertiti in mezzi liquidi.
La tassa è dell’1 per cento ed è calcolata sull’ammontare percepito dalla società o dalla società cooperativa a titolo di controprestazione dei diritti di partecipazione, ma almeno sul valore nominale.
Non soggiacciono alla tassa i diritti di partecipazione costituiti a titolo oneroso al momento della costituzione o dell’aumento di capitale di una società anonima, di una società in accomandita per azioni o di una società a garanzia limitata, per quanto le prestazioni dei soci non superino complessivamente un milione di franchi.