Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/7: 09.503 Iv.Pa. Abolire progressivamente le tasse di bollo e creare nuovi posti di lavoro · 14 pagine

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8. Costituzionalità

La base costituzionale per prelevare le tasse di bollo è stata rivista nell’ambito della nuova Costituzione federale. Si trova all’articolo 132 capoverso 1 e recita:

«La Confederazione può riscuotere una tassa di bollo sui titoli, sulle quietanze di premi di assicurazione e su altri documenti delle operazioni commerciali; ne sono eccettuati i documenti delle operazioni fondiarie e ipotecarie».

Un’abolizione totale o parziale delle diverse tasse di bollo può avvenire senza modifica della Costituzione (art. 132 cpv. 1 è una disposizione potestativa), ma se i Cantoni dovessero reclamare i diritti che attualmente sono stati loro tolti, si renderebbe comunque necessaria una modifica dell’articolo 134 della Costituzione federale, secondo cui i Cantoni e i Comuni non possono gravare da imposte dello stesso genere ciò che la legislazione federale sottomette alla tassa di bollo o che dichiara esente da questa tassa.

9 Relazione con il diritto europeo

Come esposto al numero 4, l’UE ha esaminato l’abolizione generale della tassa d’emissione. L’opposizione di alcuni Paesi ha tuttavia impedito che si prendesse una decisione unanime. Dal punto di vista del diritto internazionale, la Svizzera non ha né l’obbligo di percepire una tassa d’emissione, né è tenuta a rinunciare a una tale prerogativa.