Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/89: Progetto per la creazione del fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato (FOSTRA), il risanamento finanziario e il Programma di sviluppo strategico delle strade nazionali (PROSTRA SN) · 130 pagine

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1.3 Finanziamento speciale per il traffico stradale (FSTS) e Fondo infrastrutturale (FI)

1.3.1 FSTS

La Confederazione finanzia le strade attraverso le imposte sui carburanti a destinazione vincolata e la tassa per l’utilizzazione delle strade nazionali. A livello federale, il FSTS contrappone ai proventi a destinazione vincolata i compiti e le spese connessi alla circolazione stradale (art. 86 Cost.). Entrate ed uscite del FSTS sono contabilizzate nel conto della Confederazione e pertanto vincolate al freno all’indebitamento. Le differenze registrate annualmente tra le entrate e le uscite aumentano o riducono gli accantonamenti (riserve di bilancio) costituiti con i mezzi a destinazione vincolata del FSTS. Il FSTS è un «conto ombra», non essendo né un conto speciale ai sensi dell’articolo 5 della legge federale del 7 ottobre 200519 sulle finanze della Confederazione (LFC) né tantomeno un fondo speciale con contabilità propria a norma dell’articolo 52 LFC.

Ai sensi dell’articolo 86 capoverso 3 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (Cost.) sono considerati proventi a destinazione vincolata:

– il 50 per cento del gettito dell’imposta sugli oli minerali sui carburanti (esclusa

l’imposta sugli oli minerali sui carburanti per l’aviazione);

– il 100 per cento del gettito del supplemento fiscale sugli oli minerali sui carbu-

ranti (escluso il supplemento fiscale sugli oli minerali sui carburanti per l’aviazione);

– il 100 per cento del gettito della tassa per l’utilizzazione delle strade nazionali.

Il restante 50 per cento del gettito dell’imposta sugli oli minerali confluisce nel bilancio generale della Confederazione sotto forma di tassa sempre dovuta.

Per compiti e spese connessi alla circolazione stradale ai sensi dell’articolo 86 capoverso 3 Cost. che beneficiano del finanziamento si intendono:

a. la costruzione, la manutenzione e l’esercizio delle strade nazionali;

b. i provvedimenti volti a promuovere il traffico combinato e il trasporto di veicoli a motore accompagnati;

bbis i provvedimenti volti a migliorare l’infrastruttura dei trasporti nelle città e negli agglomerati;

c. i contributi ai costi delle strade principali;

d. i contributi a opere di protezione contro le forze della natura e a provvedimenti di protezione dell’ambiente e del paesaggio resi necessari dal traffico stradale;

e. i contributi generali alle spese cantonali per le strade aperte ai veicoli a motore;

f. i contributi ai Cantoni privi di strade nazionali.

Secondo l’articolo 86 capoverso 3 lettera b Cost. e l’articolo 196 numero 3 capoverso 2 lettera c Cost. (Disposizioni transitorie) i fondi a destinazione vincolata prove-

19 RS 611.0