Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/89: Progetto per la creazione del fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato (FOSTRA), il risanamento finanziario e il Programma di sviluppo strategico delle strade nazionali (PROSTRA SN) · 130 pagine
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– contributi per i provvedimenti volti a migliorare l’infrastruttura dei trasporti
nelle città e negli agglomerati (6,0 miliardi di franchi);
– contributi per il mantenimento del sostrato qualitativo delle strade principali
nelle regioni di montagna e nelle regioni periferiche (0,8 miliardi di franchi).
Con l’istituzione del Fondo infrastrutturale, il finanziamento delle strade nazionali è stato ripartito tra due conti.
Il Fondo infrastrutturale è un fondo giuridicamente non autonomo con bilancio e contabilità propri. I versamenti dal FSTS nel FI sono contabilizzati nel consuntivo come uscite e addebitati al FSTS e, come ogni altra uscita della Confederazione, gravano sul bilancio federale. Ne consegue che ogni attribuzione di mezzi finanziari dal FSTS al FI ha un’incidenza sul freno all’indebitamento al momento della contabilizzazione del versamento. Inoltre, ogni aumento dei versamenti nel FI grava sul FSTS e può pertanto entrare in concorrenza con gli altri compiti finanziati con questo fondo. I versamenti (annui) al fondo infrastrutturale sono stabiliti in modo che per i compiti finanziati dal fondo e gli altri compiti previsti nell’articolo 86 capoverso 3 Cost. siano disponibili mezzi sufficienti (art. 2 cpv. 3 LFIT).
1.3.3 FSTS: entrate
Imposta sugli oli minerali e supplemento fiscale sugli oli minerali gravante i carburanti
Attualmente, il FSTS è alimentato nella misura del 90 per cento con il gettito dell’imposta sugli oli minerali (imposta di base) e del supplemento fiscale sugli oli minerali gravante i carburanti. In altre parole, il livello delle entrate del FSTS dipende dalle tariffe d’imposta applicate e dalla vendita di carburante (cfr. allegati III e IV).
Le tariffe d’imposta sono disciplinate nella legge federale del 21 giugno 199624 sull’imposizione degli oli minerali (LIOm). L’imposta sugli oli minerali (imposta di base) è oggi di 43,12 centesimi per litro di benzina e di 45,87 centesimi per litro di diesel. Si tratta, in sostanza, delle tariffe entrate in vigore nel 1993. Il supplemento fiscale è pari a 30 centesimi al litro sia per la benzina che per il diesel, ed è rimasto invariato dal 1974. L’imposta e il supplemento fiscale sulla benzina e sul diesel non sono dunque collegati al prezzo di tali carburanti. In altre parole, le continue variazioni del prezzo alla pompa non sono riconducibili ad adeguamenti delle tariffe dell’imposta sugli oli minerali o del supplemento fiscale.
24 RS 641.61