Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/89: Progetto per la creazione del fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato (FOSTRA), il risanamento finanziario e il Programma di sviluppo strategico delle strade nazionali (PROSTRA SN) · 130 pagine
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Altri contributi direttamente vincolati a opere destinati all’infrastruttura fer-
roviaria e al traffico su rotaia per il trasferimento del traffico (art. 86 cpv. 3 lett. b Cost.)
Vi rientrano i contributi per le indennità per il traffico combinato transalpino e non transalpino. Versati per ragioni ambientali e di politica dei trasporti, questi contributi hanno lo scopo di promuovere il trasferimento del traffico dalla strada alla ferrovia. Servono inoltre a coprire il 25 per cento delle spese globali per le linee di base della NFTA («quota NFTA») e a finanziare la costruzione di binari di raccordo e di terminali privati. In futuro questa quota sarà sostituita da versamenti nel FInFer (cfr. allegato VI).
Contributi al FInFer: le fonti di finanziamento della Confederazione a favore dell’infrastruttura ferroviaria e dunque del nuovo FInFer saranno disciplinate nella Costituzione federale. È previsto che il Consiglio federale finanzi il FInFer attingendo dal FSTS il nove per cento dei proventi dell’imposta sugli oli minerali (comprensiva del supplemento fiscale), per un massimo di 310 milioni di franchi all’anno45 e fino all’avvenuto rimborso dell’anticipo dell’attuale Fondo FTP (ca. nel 2030). Il FInFer sostituirà il Fondo FTP verosimilmente nel 2016. Stando agli attuali modelli di calcolo e alle tariffe d’imposta in vigore, i contributi del FSTS al FInFer (2016– 2030) ammonteranno complessivamente a circa 4,2 miliardi di franchi.
Altri contributi direttamente vincolati a opere per la protezione dell’ambiente, del patrimonio culturale, del paesaggio e per la protezione dai pericoli naturali (art. 86 cpv. 3 lett. d Cost.)
Per i provvedimenti protettivi dell’ambiente e del paesaggio, nonché per le opere di protezione contro i pericoli naturali lungo le strade vengono stanziati dei contributi. Per quanto riguarda la protezione dell’ambiente, i contributi sono destinati al bosco, alla protezione dall’inquinamento fonico e alla protezione delle vie di comunicazione da pericoli naturali quali valanghe, frane o caduta massi. Tra i contributi per la protezione dai pericoli naturali si annoverano anche quelli per la protezione dalle inondazioni. I contributi per la protezione del paesaggio e del patrimonio culturale sono destinati ai provvedimenti per la tutela di opere degne di protezione quali monumenti, città e siti di importanza storica, come pure a provvedimenti archeologici. I contributi in questione sono versati in particolare dall’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) e dall’Ufficio federale della cultura (UFC) nell’ambito delle loro attività e non hanno nulla a che vedere con progetti concreti riguardanti le strade nazionali.
Contributi non direttamente vincolati alle opere (art. 86 cpv. 3 lett. e ed f Cost.)
Ai Cantoni spetta attualmente il dieci per cento dei proventi a destinazione vincolata dell’imposta sugli oli minerali, del supplemento fiscale sugli oli minerali e della tassa per l’utilizzazione delle strade nazionali. Si tratta in sostanza di quote sulle entrate della Confederazione e sono fondi utilizzabili esclusivamente per compiti stradali. I contributi sono ripartiti fra i Cantoni in funzione della lunghezza delle strade aperte al traffico motorizzato (escluse le strade nazionali) e dei cosiddetti oneri stradali.
45 Questo importo massimo è indicizzato, ovvero aumenta in funzione del rincaro.