Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/89: Progetto per la creazione del fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato (FOSTRA), il risanamento finanziario e il Programma di sviluppo strategico delle strade nazionali (PROSTRA SN) · 130 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 41Fedlex · Rapporto esplicativo

Versamenti ed entrate

I versamenti per il fondo sono assegnati direttamente al FOSTRA attraverso il conto della Confederazione. Sul tavolo delle discussioni vi sono due varianti: una «variante principale» e una «variante secondaria». In pratica, si propone un fondamento costituzionale per il versamento diretto al FOSTRA delle seguenti entrate:

– 100 per cento del prodotto netto del supplemento fiscale sugli oli minerali

(entrate attuali);

– 100 per cento del prodotto netto della tassa per l’utilizzazione delle strade

nazionali (entrate attuali);

– variante principale: al massimo i due terzi del prodotto netto dell’imposta sugli

autoveicoli (entrate attuali, d’ora in poi a destinazione vincolata);

– variante secondaria: il prodotto netto dell’imposta sugli autoveicoli o una parte

di tale prodotto (entrate attuali, d’ora in poi a destinazione vincolata);

– 100 per cento del prodotto netto della tassa forfetaria sui veicoli a propulsione

alternativa (nuove entrate);

– altre entrate per cui il legislatore disponga una destinazione vincolata (p. es. la

sanzione sulle emissioni di CO2, attualmente destinata al FI in virtù della legge federale del 23 dicembre 201149 sulla riduzione delle emissioni di CO2 [legge sul CO2]);

– eventuale compensazione delle riserve del FSTSnuovo50.

Secondo la variante principale, dovrebbero confluire nel FOSTRA non più dei due terzi dell’imposta sugli autoveicoli, mentre il supplemento fiscale sugli oli minerali dovrebbe essere aumentato di 15 centesimi per litro di carburante. La variante secondaria, invece, prevede che venga assegnato al FOSTRA fino al 100 per cento dell’imposta sugli autoveicoli e che l’aumento del supplemento fiscale sugli oli minerali sia pari a 12 centesimi al litro.

Disponendo l’obbligo di versare nel FOSTRA al massimo i due terzi (variante principale) oppure l’intero ammontare o parte dell’imposta sugli autoveicoli (variante secondaria), viene concesso analogamente al FInFer un margine di manovra a livello di politica finanziaria. Anche nel caso del FInFer, infatti, il Parlamento stabilisce di anno in anno l’ammontare delle risorse da trasferire dalla TTPCP (due terzi al massimo).

In più, il FOSTRA dovrà ricevere un versamento iniziale dalle riserve del FSTS e del FI (cfr. n. 3.2).

È poi prevista una «norma sussidiaria» per l’eventualità che il legislatore vincoli a livello costituzionale la destinazione di ulteriori risorse finanziarie per il FOSTRA (cfr. n. 3.2).

49 RS 641.719

50 La dicitura «nuovo» indica che ci si sta riferendo al Finanziamento speciale secondo il nuovo sistema, nel quale non saranno più compresi i compiti connessi alle strade nazionali, bensì la voce «Contributi alle strade principali nelle regioni di montagna e nelle regioni periferiche», attualmente inserita nel FI.