Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/89: Progetto per la creazione del fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato (FOSTRA), il risanamento finanziario e il Programma di sviluppo strategico delle strade nazionali (PROSTRA SN) · 130 pagine
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Con questa soluzione, a determinare i contributi non direttamente vincolati alle opere saranno le sole entrate a destinazione vincolata provenienti dall’imposta sugli oli minerali e non più, come oggi, anche le entrate provenienti dal supplemento fiscale sugli oli minerali e il prodotto netto dell’imposta per l’utilizzazione delle strade nazionali. Benché il calo sul lungo periodo delle imposte sugli oli minerali potrebbe comportare, a lungo termine, una riduzione dei contributi versati ai Cantoni, non bisogna dimenticare che anche la Confederazione ne sarà ugualmente colpita e che i Cantoni beneficeranno in misura sostanziale del potenziamento della rete delle strade nazionali come pure dei contributi supplementari per il traffico d’agglomerato.
2.3.5 Misure di risanamento finanziario adottate sul fronte delle entrate
2.3.5.1 Aumento del supplemento fiscale sugli oli minerali
Per il risanamento finanziario verrà aumentato, per la prima volta dal 1974, il supplemento fiscale sugli oli minerali. Nel 2012, il prodotto netto del supplemento fiscale sugli oli minerali è stato di 1,979 miliardi di franchi, pari al 52 per cento delle entrate del FSTS. Esso rappresenta pertanto una fonte generosa di finanziamento per i compiti e le spese connessi alla circolazione stradale. Essendo poi interamente a destinazione vincolata, il suo aumento va del tutto a vantaggio del finanziamento a destinazione vincolata, a differenza dall’imposta di base che, essendo a destinazione vincolata solo per metà del suo importo, dovrebbe essere aumentata del doppio per garantire gli stessi effetti.
L’aumento del supplemento fiscale sugli oli minerali è previsto per il 1° gennaio 2017, in concomitanza con l’introduzione del FOSTRA (cfr. n. 2.2). L’aumento del supplemento è stato calcolato in maniera tale da permettere di coprire il fabbisogno nel medio termine, senza tuttavia indurre la necessità, nel più lungo termine, di costituire riserve troppo elevate.
Il Consiglio federale propone due varianti per l’aumento del supplemento fiscale sugli oli minerali:
– variante principale: aumento a 45 centesimi per litro (+15 centesimi/litro) e
assegnazione di massimo due terzi dell’imposta sugli autoveicoli;
– variante secondaria: aumento a 42 centesimi per litro (+12 centesimi/litro) e
assegnazione del 100 per cento o di parte dell’imposta sugli autoveicoli.
L’aumento del supplemento fiscale sugli oli minerali permette tra l’altro di compensare il calo atteso del gettito dell’imposta sugli oli minerali e del supplemento stesso (cfr. n. 2.3.1). Tuttavia, l’aumento dei prezzi alla vendita dei carburanti che esso comporta presenta anche alcuni «effetti collaterali»: poiché un aumento del supplemento e quindi dei prezzi comporta un calo della domanda, con ripercussioni sul turismo del pieno, la quantità venduta diminuisce e, con essa, le entrate provenienti dall’imposta sugli oli minerali (cfr. fig. qui sotto) a parità di tariffa dell’imposta di base. Entrambi questi aspetti vanno opportunamente considerati in sede di valutazione delle future entrate.