Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/95: Legge federale concernente il blocco e la restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte (LBRV) · 63 pagine

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conclusione che quanto chiesto dall’intervento era molto simile alla mozione Leutenegger Oberholzer (11.3151), già accolta. A causa dei lavori già avviati per creare una base giuridica, non è stato dato seguito all’iniziativa.

1.6 Diritto comparato

1.6.1 UE

In relazione con gli avvenimenti legati alla primavera araba, il Consiglio europeo ha ordinato blocchi di patrimoni contro persone e organizzazioni in Tunisia, Egitto, Libia e Siria. Questi provvedimenti sono stati attuati nel quadro della politica estera e di sicurezza comune (GASP) sulla base del Trattato sull’Unione europea (TUE, articolo 29) e del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE, articolo 215). Si tratta della stessa base giuridica che solitamente serve all’UE per imporre sanzioni internazionali. Nel presente caso, il provvedimento sottende a un altro obiettivo, cioè a facilitare la collaborazione in materia di assistenza giudiziaria in vista della restituzione di valori patrimoniali rubati. Diversamente che in Svizzera, nell’uso linguistico dell’UE simili provvedimenti cautelari vengono designati anche come sanzioni.

Le ordinanze e le decisioni poggianti su questa base sono direttamente vincolanti per gli Stati membri dell’UE e non necessitano di alcun atto legislativo o amministrativo interno. L’articolo 215 capoverso 2 TFUE contiene una base giuridica esplicita per sanzioni nei confronti di persone fisiche o giuridiche, di gruppi o di entità non statali. L’adozione di un provvedimento è a discrezione del Consiglio dell’UE. Gli Stati membri dell’UE forniscono le informazioni che possono giustificare una decisione di sanzione. La preparazione di tali decisioni (in particolare il congelamento di beni a scopo conservativo) è trattato in via confidenziale per non compromettere l’attuazione dei provvedimenti.

In occasione della pubblicazione dell’ordinanza, l’UE informa le persone o gli enti interessati tramite lettera o pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’UE in merito

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alla decisione di sanzione . Tutte le sanzioni dell’UE hanno una validità limitata e vanno verificate riguardo alla loro proroga quando muta la situazione politica nel paese in questione. È possibile ad esempio procedere a uno stralcio in presenza di nuove informazioni o se devono essere corrette informazioni.

L’UE non ha alcuna competenza per confiscare valori patrimoniali bloccati sulla base di una decisione di sanzione. La confisca e la restituzione rientrano nella competenza degli Stati membri in virtù delle disposizioni procedurali nazionali nell’ambito del diritto penale e dell’assistenza giudiziaria internazionale. Attualmente si sta tuttavia discutendo un progetto per una nuova direttiva UE, che prevede la possibilità, a determinate condizioni, di confiscare i fondi anche in mancanza di una sentenza penale.

10 Le persone e gli enti interessati possono fra l’altro chiedere l’autorizzazione per utilizzare fondi congelati per coprire fabbisogni di base o per determinati pagamenti. Possono poi, presentando le opportune prove, chiedere anche che venga esaminata la decisione di inserirli in una lista di sanzioni.