Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/95: Legge federale concernente il blocco e la restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte (LBRV) · 63 pagine

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1.6.3 Stati Uniti

In passato, il presidente degli Stati Uniti ha emanato blocchi di patrimoni, paragonabili a provvedimenti presi dal Consiglio federale in virtù dell’articolo 184 capoverso

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3, sotto forma di cosiddetti «executive order» . In relazione con gli avvenimenti legati alla primavera araba, in questo modo sono stati bloccati fra l’altro valori patrimoniali di persone politicamente esposte in Libia e in Siria.

Il diritto statunitense conosce diversi strumenti per la confisca di valori patrimoniali. Oltre a quella penale, vengono sempre più spesso ordinate confische senza condanna penale (cosiddette «non-conviction based forfeiture» o civil forfeiture, v. in merito i commenti al n. 1.6.2 sulla situazione giuridica nel Regno Unito). Tale provvedimento è diretto contro il valore patrimoniale, non contro la persona. Lo Stato beneficia di un onere della prova semplificato. Questo strumento serve solamente alla confisca di valori patrimoniali, non però al loro rimpatrio negli Stati di provenienza. Per individuare gli averi dei potentati, la regolamentazione del mercato finanziario inizia presso gli istituti finanziari mediante prescrizioni in materia di diligenza e di notifi-14

ca rispetto a persone politicamente esposte.

Le autorità statunitensi dispongono della possibilità di eseguire provvedimenti di sostegno per gli Stati di provenienza (programmi di formazione specifici, conferenze, consulenza giuridica ecc.).

Oltre alle possibilità summenzionate, negli Stati Uniti non vi è così alcuna base giuridica specifica per il blocco, la confisca e la restituzione di valori patrimoniali di provenienza presumibilmente illecita di persone politicamente esposte.

1.6.4 Altre piazze finanziarie importanti

Nel Liechtenstein non esiste una base giuridica specifica che permetta con procedura amministrativa una restituzione dei cosiddetti “averi dei potentati”. Il Tribunale del Principato può tuttavia dare esecuzione a una sentenza rispettivamente ad una decisione di confisca di un’autorità estera nell’ambito della procedura di assistenza giudiziaria qualora l’autorità giudiziaria estera inoltri una corrispondente richiesta in

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tal senso . A tal fine è necessario che la sentenza circa la pena pecuniaria, rispettivamente la decisione di confisca, sia cresciuta in giudicato nello Stato richiedente. Il diritto del Liechtenstein prevede che i valori patrimoniali vengano, o prelevati come appropriazioni indebite, o dichiarati privi di valore in quanto provenienti da atti penalmente perseguibili (artt. 20 e 20b del Codice penale). Dopo l’attribuzione allo

16, Stato del Liechtenstein dei beni patrimoniali secondo la suddette disposizioni , il Governo, in una successiva procedura regolata dall’art. 253a del Codice di procedura penale, può concludere con lo Stato richiedente una convenzione che preveda una chiave di ripartizione per la restituzione dei valori patrimoniali oggetto della proce-

13 Ciò, tuttavia, con la differenza che negli Stati Uniti tale competenza è disciplinata in una legge.

14 Queste prescrizioni sono state introdotte nel 2001 con il Patriot Act. Da allora, l’accettazione di fondi provenienti da corruzione in Stati esteri, negli Stati Uniti è considerata quale reato preliminare al riciclaggio di denaro.

15 Legge del Liechtenstein del 15 settembre 2000 sull’assistenza giudiziaria in materia penale, art. 64, cpv. 4.

16 Legge del Liechtenstein del 15 settembre 2000 sull’assistenza giudiziaria in materia penale, art. 64, cpv. 7.