Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/95: Legge federale concernente il blocco e la restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte (LBRV) · 63 pagine
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confisca al di fuori del diritto penale, deve farlo per il tramite di un avvocato direttamente alla Provincia competente.
1.6.5 Conclusione
Un’analisi di diritto comparato con i Paesi esaminati mostra che molti di essi dispongono di varie basi giuridiche che si potrebbero applicare in un simile caso. Alcuni hanno creato di recente basi giuridiche speciali (p. es. il Canada) o annunciato la verifica del loro quadro normativo. A questi appartiene in particolare il Regno Unito, che nell’ultimo anno ha registrato un chiaro mutamento della sua politica. Nessun Paese dispone tuttavia di una legge altrettanto generale concernente il blocco, la confisca e la restituzione di averi di potentati, così come quello oggetto del presente rapporto esplicativo. L’avamprogetto di legge rispecchia la ricca esperienza della Svizzera nel settore della restituzione di averi di potentati e codifica la prassi decennale in tale settore.
1.7 Oggetto della nuova base giuridica
La nuova base normativa generale da creare si prefigge di rappresentare la prassi della Svizzera nel settore del rimpatrio di averi dei potentati. Si tratta di quei provvedimenti e di quelle attività che sono stati sviluppati nel contesto della politica estera svizzera nel corso degli ultimi 25 anni e che vanno distinti da provvedimenti preventivi, per esempio nel settore della lotta al riciclaggio di denaro (v. sopra n. 1.2, Il dispositivo svizzero contro gli averi dei potentati e il rimpatrio di tali averi) e in quelli dell’assistenza giudiziaria e del diritto penale. Questi ultimi non vengono toccati dal presente atto normativo.
Oggetto della nuova base normativa sono tutte le opzioni operative a disposizione per poter ricondurre in maniera trasparente allo Stato di provenienza gli averi di provenienza illecita di persone politicamente esposte di cui si presume che si siano rese colpevoli di corruzione, di sottrazione di fondi o di altri crimini. Tali attività rientrano nel contesto generale della politica estera svizzera e si prefiggono in particolare di integrare e sostenere i procedimenti dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale.
Si tratta sostanzialmente dei seguenti ambiti tematici:
blocco in via cautelativa a scopo conservativo di valori patrimoniali di persone
politicamente esposte;
prestazione di provvedimenti di sostegno mirati allo Stato di provenienza in
vista di un rapido accertamento, nell’ambito dell’assistenza giudiziaria, della provenienza degli averi patrimoniali;
possibilità di confisca in via giudiziaria in Svizzera nel caso in cui l’assistenza
giudiziaria fallisca a causa della situazione di dissesto dello Stato di provenienza (ripresa del contenuto materiale della LRAI)
Il disciplinamento delle questioni elencate nella nuova base normativa generale non crea, di massima, alcun nuovo obbligo giuridico. Si tratta per lo più di una rappresentazione del diritto vigente o dell’attuale prassi. La codifica in una base normativa generale consente di migliorare nettamente la concentrazione e quindi la trasparenza