Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/95: Legge federale concernente il blocco e la restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte (LBRV) · 63 pagine
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caso gli Stati di provenienza degli averi patrimoniali bloccati) rispetti taluni standard riguardo alle garanzie procedurali volute dai diritti dell’uomo, che a loro volta presuppongono una certa stabilità istituzionale e la garanzia del rispetto dei principi dello Stato di diritto. Gli Stati in una fase di svolta postrivoluzionaria non potranno sempre soddisfare questi presupposti. Sussiste così un notevole rischio che falliscano gli sforzi per rimpatriare i valori patrimoniali in questione tramite i canali dell’assistenza giudiziaria. Di conseguenza, i valori patrimoniali in questione rientrerebbero nella facoltà di disporre di quelle persone che molto probabilmente li hanno in precedenza sottratti illecitamente. Un simile esito non soltanto si opporrebbe agli sforzi per conservare l’integrità e la reputazione della piazza finanziaria svizzera; anche sullo sfondo dell’impegno della Svizzera nel settore della cooperazione allo sviluppo e nella lotta contro l’impunità, un fallimento del rimpatrio porterebbe a un risultato inopportuno. In definitiva, non vanno sottovalutate neppure le conseguenze di un fallimento per le autorità competenti e la popolazione nello Stato di provenienza. Il Consiglio federale ritiene perciò sensato e necessario prevedere ora una possibilità di confisca in vista di una restituzione anche se risulta che la collaborazione in materia di assistenza giudiziaria è esclusa a causa di standard insufficienti inerenti ai diritti dell’uomo nello Stato di provenienza. Si garantisce così che i patrimoni possano essere verificati in un procedimento ineccepibile dal punto di vista dello Stato di diritto e rimandati nei loro Paesi di provenienza qualora siano di origine illegale. I requisiti per applicare la nuova possibilità di confisca sono chiaramente definiti e strettamente delimitati.
Nella misura in cui il progetto di atto legislativo codifica l’attuale prassi, esso non sortisce alcuna accelerazione del trattamento e della risoluzione dei casi di averi dei potentati. Le esperienze mostrano tuttavia che in questo contesto il fattore temporale è un’esigenza fondamentale. È nell’interesse della Svizzera che gli averi dei potentati vengano rapidamente ricondotti negli Stati di provenienza e vi possano essere impiegati a favore di una vasta parte della popolazione nel senso di uno sviluppo economico sostenibile. Le due novità proposte sono idonee a contribuire a una siffatta accelerazione.
Con la creazione di una base normativa generale per il blocco, la confisca e la restituzione di averi dei potentati, la Svizzera manifesta la sua determinazione a impegnarsi anche in futuro attivamente contro l’impunità, proteggendo l’integrità e la reputazione della piazza finanziaria mediante la restituzione coerente di averi dei potentati. Una simile legge rappresenterebbe il primo atto legislativo complessivo su scala mondiale sulle questioni di Asset Recovery. Il nostro Paese coglie così l’opportunità per creare esso stesso standard determinanti, tutelando così in maniera proattiva i propri interessi, invece di dover reagire sotto la pressione di rilevanti evoluzioni internazionali.
2. Commento alle singole disposizioni dell’avamprogetto
2.1 Struttura e contenuto dell’avamprogetto
L’avamprogetto di legge è suddiviso in dieci sezioni che corrispondono in sostanza ai vari stadi e alle diverse attività risultanti solitamente dal disbrigo di un caso di Asset Recovery.