Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/95: Legge federale concernente il blocco e la restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte (LBRV) · 63 pagine

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dei dispositivi svizzeri per il blocco, la confisca e la restituzione di averi dei potentati.

Il Consiglio federale intende utilizzare il presente avamprogetto di legge e collegare la codifica dell’attuale prassi con due novità legislative per completare il dispositivo vigente.

Esso propone perciò di aggiungere nell’avamprogetto di legge una disposizione che consenta in futuro al DFAE di trasmettere allo Stato di provenienza talune informazioni che servano a quest’ultimo per avviare la collaborazione in materia di assistenza giudiziaria. Nel farlo, poggia sulle esperienze fatte finora dalla Svizzera, in particolare sulle conoscenze acquisite durante la primavera araba. Oggetto e scopo della trasmissione di informazioni è sostenere la collaborazione in materia di assistenza giudiziaria tra lo Stato di provenienza e il nostro Paese.

Nei casi di presunti averi dei potentati sulla scia di avvicendamenti del potere politico, il passato ha mostrato che le autorità giudiziarie negli Stati di provenienza spesso hanno difficoltà nel motivare a sufficienza le loro domande di assistenza giudiziaria. Di solito questi problemi sono riconducibili a una mancanza di esperienza e di conoscenze specifiche nell’accertare casi complessi di criminalità economica internazionale. Le autorità svizzere non possono tuttavia entrare in materia su domande insufficientemente motivate, così che la collaborazione in materia di assistenza giudiziaria ristagna, con il rischio di notevoli ritardi, eventualmente addirittura di un fallimento dell’assistenza giudiziaria. In considerazione delle pressioni politiche e delle grandi aspettative, una simile evoluzione non è tuttavia né nell’interesse della Svizzera, né in quello dei Paesi di provenienza.

Considerata questa situazione di partenza, in futuro la legge prevederà la possibilità di trasmettere allo Stato di provenienza, al di fuori dell’assistenza giudiziaria vera e propria, determinate informazioni, che possono contenere anche informazioni sull’esistenza di relazioni bancarie in Svizzera. I presupposti e l’entità della trasmissione delle informazioni vanno delimitati in modo chiaro e definiti in maniera restrittiva. Lo Stato di provenienza può utilizzare le informazioni unicamente per rivolgere una domanda di assistenza giudiziaria alla Svizzera oppure, ciò che nella prassi sarà il caso più significativo, per integrare una domanda già sottoposta. Una disposizione in tal senso è prevista nell’articolo 13. La norma costituisce un’aggiunta, motivata sotto il profilo della politica estera, delle disposizioni del diritto in materia di assistenza giudiziaria.

La seconda novità proposta concerne la possibilità di confiscare valori patrimoniali di provenienza presumibilmente illecita in un procedimento di diritto amministrativo innanzi ai tribunali svizzeri. La LRAI prevede questa possibilità di confisca se la collaborazione in materia di assistenza giudiziaria è fallita per il dissesto dello Stato di provenienza. Le esperienze fatte finora con i casi di rimpatrio inerenti alla primavera araba mostrano che l’assistenza giudiziaria può fallire anche per altre circostan-

20 ze. Nel dicembre del 2012, il Tribunale penale federale ha ad esempio deciso che occorreva rifiutare all’Egitto l’esame degli atti nel procedimento penale svizzero a causa delle incertezze istituzionali nel Paese nordafricano, per cui il Ministero pubblico della Confederazione ha deciso di sospendere l’adempimento dell’assistenza giudiziaria all’Egitto. L’assunzione, ovvero l’adempimento, di una domanda di assistenza giudiziaria presuppone che lo Stato richiedente (nel presente

20 RR.2012.122 del 12 dicembre 2012