Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/95: Legge federale concernente il blocco e la restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte (LBRV) · 63 pagine
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zione, o per incapacità (come nel caso Duvalier), oppure per mancanza di volontà (come nel caso Mobutu). Il concetto di «dissesto delle strutture statuali» utilizzato in questo articolo si rifà all’articolo 17 capoverso 3 dello Statuto di Roma della Corte
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penale internazionale . Questa definizione si riferisce esclusivamente alla situazione di uno Stato in relazione con un procedimento di assistenza giudiziaria concreto con la Svizzera. Non si tratta di una valutazione politica o economica generale, bensì di un giudizio concreto rispetto a un procedimento concreto. Si verifica se lo Stato richiedente, in un determinato caso, è capace o meno di svolgere un procedimento penale che soddisfi i requisiti dell’AIMP.
Secondo la lettera d, il blocco deve servire a tutelare gli interessi della Svizzera. Si può rinviare alle corrispondenti spiegazioni riguardanti l’articolo 3. Appellarsi alla lettera d oppure alla mancanza di un interesse da parte della Svizzera consentirebbe al Consiglio federale, ad esempio, di rifiutare di attivarsi se avesse l’impressione che il procedimento di assistenza giudiziaria sia stato avviato nello Stato di provenienza per mere considerazioni politiche, senza che vi sia una vera volontà di elaborare il passato.
Secondo il capoverso 2, un blocco e una confisca devono, nella legislazione in fieri, essere possibili anche se è risultato che la collaborazione in materia di assistenza giudiziaria è esclusa a causa di standard insufficienti inerenti ai diritti dell’uomo e che vi sono motivi per ritenere che il procedimento nello Stato di provenienza non soddisfa i principi procedurali determinati ai sensi dell’AIMP.
L’articolo 2 lettera a AIMP prevede che una domanda di cooperazione in materia penale è irricevibile se vi è motivo di credere che il procedimento all’estero non corrisponda ai principi procedurali della Convenzione europea del 4 novembre
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1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)
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o del Patto internazionale del 16 dicembre 1966 sui diritti civili e politici (Patto ONU II). Si intende così impedire che la Svizzera sostenga l’esecuzione di procedimenti penali nei quali alle persone perseguite non vengono concesse le garanzie minime che spettano loro.
L’esame di un motivo d’eccezione secondo l’articolo 2 AIMP presuppone un giudizio di valore sul sistema politico dello Stato richiedente, sulle sue istituzioni, il suo modo di comprendere e garantire effettivamente i diritti fondamentali nonché sull’indipendenza e l’imparzialità della giustizia. Non si tratta solamente di singole infrazioni procedurali nel procedimento estero; ciò non sarebbe sufficiente per escludere l’assistenza giudiziaria. In simili casi spetta alle autorità dello Stato richiedente eliminare eventuali lacune procedurali e garantire alle persone interessate un procedimento equo. Conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale, le incertezze in merito alla situazione generale dei diritti dell’uomo non giustificano un rifiuto di fornire assistenza giudiziaria e possono perciò imporre la richiesta di rassicurazioni quanto al rispetto dell’articolo 6 CEDU o dell’articolo 14 Patto ONU 35
II . Un’esclusione dell’assistenza giudiziaria si giustifica soltanto se il procedimento penale condotto nello Stato di provenienza non soddisfa in maniera sostanziale le garanzie procedurali sancite nella CEDU o nel Patto ONU II.
32 RS 0.312.1
33RS 0.101
34 RS 0.103.2
35 DTF 123 II 161 consider. 6 f. pag. 171 segg.; TPF 2010 56