Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/95: Legge federale concernente il blocco e la restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte (LBRV) · 63 pagine

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Il Consiglio federale ha già affrontato questa problematica nel messaggio concernente la LRAI, constatando, all’epoca, che riguardo alla lettera c (ossia la presenza di uno scenario di «Stato fallito») possono essere interessati anche casi nei quali una domanda di collaborazione in materia penale è irricevibile a motivo dell’articolo 2

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AIMP . A seguito degli eventi legati alla primavera araba, il Consiglio federale ha deciso di proporre l’introduzione di un disciplinamento esplicito nella presente nuova base normativa generale.

Accettare che gli sforzi di restituzione dei fondi falliscano perché la collaborazione in materia di assistenza giudiziaria non è possibile a causa dell’insufficiente osservanza dei principi procedurali dell’AIMP si contrapporrebbe palesemente all’interesse della Svizzera. Ciò significherebbe che i fondi in questione sarebbero nuovamente a disposizione di quelle persone che molto probabilmente li hanno in precedenza sottratti allo Stato di provenienza. Un simile esito sarebbe in contraddizione con tutti gli sforzi per conservare l’integrità e la reputazione della piazza finanziaria svizzera, ma anche con l’impegno del nostro Paese in materia di politica di cooperazione. Il Consiglio ritiene perciò opportuno e necessario che la legge consenta anche in siffatti casi esplicitamente il blocco e la successiva confisca. Ciò consente di ricondurre i valori patrimoniali in questione allo Stato di provenienza, salvaguardando i principi dello stato di diritto.

L’articolo 4 capoverso 2 prevede di conseguenza esplicitamente una possibilità supplementare di ordinare un blocco di patrimonio in vista di una confisca. L’ordine di un blocco di questo tipo presuppone che il Consiglio federale abbia dapprima ordinato un blocco in via cautelativa ai sensi dell’articolo 3 per facilitare la collaborazione in materia di assistenza giudiziaria con lo Stato di provenienza. La nuova possibilità di blocco di cui all’articolo 4 capoverso 2 scatterà, dopo detto ordine di blocco, qualora risulti che la collaborazione in materia di assistenza giudiziaria non sarà possibile a causa di standard insufficienti inerenti ai diritti dell’uomo nello Stato di provenienza. L’ordine di blocco in parola crea i presupposti per una restituzione dei fondi ai sensi degli articoli 14 e segg. sulla confisca, dopo che la restituzione tramite i canali dell’assistenza giudiziaria non entra più in linea di conto. L’ordine del blocco conformemente all’articolo 4 capoverso 2 può avvenire in momenti differenti. Di regola, dovranno dapprima esserci stati un lungo scambio di informazioni con lo Stato di provenienza e un esame approfondito della situazione sul posto. Sono però ipotizzabili anche casi in cui già poco tempo dopo la presentazione di una domanda risulta che una collaborazione in materia di assistenza giudiziaria con lo Stato di provenienza è impossibile in considerazione delle premesse dell’articolo 2 lettera a AIMP.

Il riferimento all’articolo 2 lettera a AIMP menzionato nel capoverso 2 offre il vantaggio di disporre una chiara definizione e di estendere in una maniera precisa le possibilità di confisca.

Articolo 5 Adeguamento delle iscrizioni nelle liste

Il capoverso 1 disciplina in quali circostanze un blocco di patrimonio ordinato dal Consiglio federale può essere esteso e quali altre persone possono esservi assoggettate. Normalmente, si tratterà di un blocco di patrimonio a scopo conservativo ai sensi dell’articolo 3. Il disciplinamento proposto corrisponde all’attuale prassi, in

36 Messaggio concernente la LRAI del 28 aprile 2010, FF 2010 2894