Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/95: Legge federale concernente il blocco e la restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte (LBRV) · 63 pagine

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base alla quale, a determinate condizioni, il DFAE può integrare la lista delle persone interessate da un blocco. Ciò è pertinente e si situa a livello adeguato. La decisione di principio di ordinare un blocco di patrimonio è stata in precedenza presa, a motivo segnatamente della sua valenza di politica estera, a livello dell’esecutivo federale (cfr. art. 3). Affinché il DFAE possa parimenti decidere di estendere un blocco di patrimonio ad altre persone, deve essere adempiuto uno dei presupposti alternativi menzionati nell’avamprogetto. Da un lato, si tratta dell’esigenza del coordinamento internazionale con importanti Paesi partner, per esempio di un adeguamento a causa di provvedimenti dell’UE o degli Stati Uniti modificati o adeguati. Dall’altro, un adeguamento è possibile anche se lo esige la tutela degli interessi della Svizzera. Di norma, ciò presupporrà nuove informazioni da parte dello Stato di provenienza o da parte delle rappresentanze svizzere all’estero, sulla base delle quali un simile passo risulti opportuno. Il DFAE può così, ad esempio, giungere alla conclusione che ampliare il blocco ad altre persone è necessario in considerazione della mancanza di progressi nella collaborazione in materia di assistenza giudiziaria con lo Stato di provenienza. Se i presupposti indicati all’articolo 5 non sono soddisfatti, l’estensione dei blocchi di patrimoni ad altre persone deve essere ordinata dal Consiglio federale in applicazione dell’articolo 3 o 4. In caso di un’aggiunta di persone, il DFAE si consulta previamente con gli altri dipartimenti, in particolare con il Dipartimento federale delle finanze (DFF), con il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) e con il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR).

Il capoverso 2 sancisce esplicitamente che sussiste un diritto delle persone interessate allo stralcio immediato dalla lista di blocco e alla liberazione dei valori patrimoniali bloccati qualora il blocco si riveli ingiustificato. È il caso, per esempio, se c’è stato un evidente scambio di persona. Sono però ipotizzabili anche casi in cui i presupposti per il blocco vengono meno in un secondo tempo (la persona sulla lista non esercita più alcuna facoltà di disporre o il suo diritto di firma è decaduto successivamente). La decisione compete al DFAE, che emana una decisione impugnabile. Il disciplinamento previsto nell’avamprogetto è conforme all’attuale prassi. Per maggiori indicazioni in merito alla protezione giuridica si rinvia all’articolo 20.

Per quanto concerne la lista di blocco, essa deve menzionare, per le persone fisiche, almeno cognomi e nomi, per le persone giuridiche, la ditta. Onde evitare scambi di persone, per le persone fisiche, sempreché disponibili, occorre aggiungere indicazioni effettive supplementari, quali relazioni famigliari, professione, data di nascita, nazionalità, numero/i del passaporto, pseudonimi e la data dell’inserimento nella lista. Le persone giuridiche vanno identificate con maggior precisione, per quanto possibile, mediante indicazioni su sede, scopo sociale, numero del registro di commercio ecc.. Le indicazioni dovrebbero essere elencate nel modo più dettagliato possibile, affinché gli intermediari finanziari possano essere coadiuvati al meglio nel loro obbligo di informare. Se vi sono pertinenti informazioni, occorre che nella lista di blocco si menzioni inoltre il motivo per cui una persona vi figura. Simili indicazioni possono essere idonee a facilitare l’identificazione delle persone elencate. In questo modo si promuove altresì la trasparenza del provvedimento nei confronti della persona interessata, degli intermediari finanziari e dell’opinione pubblica. Occorre considerare che una lista di blocco va allestita rapidamente e che, a motivo di ciò, non sono possibili accertamenti dettagliati sulle motivazioni individuali, che vengono perciò formulate in modo relativamente generale e scarno. Il fatto di figurare sulla lista non ha né carattere di condanna né confiscatorio.