Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/95: Legge federale concernente il blocco e la restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte (LBRV) · 63 pagine
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Articolo 6 Durata del blocco
Il capoverso 1 disciplina per quanto tempo può essere ordinato un blocco di patrimonio a scopo conservativo. Il blocco rappresenta un provvedimento cautelare in vista dell’avvio di relazioni di assistenza giudiziaria. Ogni blocco comporta un intervento nei diritti di proprietà delle persone interessate. Considerate tali circostan-
37 ze, è chiaro che un blocco va limitato nel tempo, come prevede già oggi la prassi . Il capoverso 1 prevede di limitare il blocco ai sensi dell’articolo 3 a un massimo di quattro anni. La durata del blocco è una questione di ponderazione: per il principio di proporzionalità non dovrebbe essere troppo lunga e tuttavia avere una durata sufficiente per conseguire primi risultati, in virtù della collaborazione in materia di assistenza giudiziaria, sotto forma di blocchi di patrimoni a titolo di assistenza giudiziaria o penali. Occorre considerare il fatto che nel caso di un sovvertimento è possibile che in un primo tempo gran parte delle strutture statuali (p. es. l’apparato giudiziario) nel Paese interessato vengano rinnovate. Considerati questi elementi, appare opportuna una limitazione a un massimo di quattro quattro anni del primo blocco, che ha inizio con l’entrata in vigore dell’ordinanza di blocco. Scaduto il primo termine di blocco, il Consiglio federale può prolungare un simile blocco di anno in anno, se lo Stato di provenienza ha espresso la sua volontà di una collaborazione in materia di assistenza giudiziaria. Ciò potrebbe essere ad esempio il caso se vi sono indizi concreti che lo Stato di provenienza opera nell’ottica di presentare o motivare una domanda di assistenza giudiziaria. Se vengono meno i presupposti per una proroga, l’ordinanza di blocco cessa di essere applicabile. In ogni caso, la durata massima del blocco è di dieci anni.
A seconda di come procede la collaborazione in materia di assistenza giudiziaria e di un eventuale procedimento penale nazionale in Svizzera sui valori patrimoniali bloccati ai sensi dell’articolo 3 è possibile che venga imposto con relativa celerità un blocco supplementare da parte delle autorità di perseguimento penale. Un siffatto blocco supplementare non fa decadere automaticamente il blocco amministrativo ai sensi dell’articolo 3. È ipotizzabile, e in taluni casi persino probabile, che le indagini tramite i canali dell’assistenza giudiziaria e in eventuali procedimenti penali in Svizzera portino alla luce i valori patrimoniali sospetti non tutti in una volta, bensì gradualmente, sulla scia dei progressi nelle indagini, e che essi vengano quindi bloccati soltanto in parte. Un blocco in via cautelativa di cui all’articolo 3 concerne per contro, dal momento in cui viene imposto, l’insieme dei valori patrimoniali delle persone interessate in Svizzera, il che corrisponde allo scopo conservativo del provvedimento che, di massima, rimane in vigore per l’intera durata del blocco, così da dare alle autorità di perseguimento penale nello Stato di provenienza e in Svizzera tempo sufficiente per le indagini.
Il capoverso 2 contiene le disposizioni riguardanti i blocchi ai sensi dell’articolo 4. Si tratta della ripresa delle disposizioni così come previste dalla vigente LRAI. I valori patrimoniali bloccati in vista dell’apertura di un procedimento di confisca lo rimangono quindi sino al passaggio in giudicato della decisione di confisca. Il blocco dei valori patrimoniali decade se non è introdotta un’azione di confisca entro dieci anni dal passaggio in giudicato della decisione di blocco.
37 Così, esplicitamente, l’art. 184 cpv. 3 seconda frase Cost.