Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/95: Legge federale concernente il blocco e la restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte (LBRV) · 63 pagine

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Articolo 7 Obbligo di notifica e di informazione

Il capoverso 1 prevede un obbligo di notifica che impone a tutte le persone e istituzioni di notificare al DFAE i valori patrimoniali oggetto di un provvedimento di blocco. Il tenore è identico alla formulazione nelle ordinanze di blocco concernenti

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la Tunisia e l’Egitto . L’obbligo di notifica è fondamentale anche per attuare il blocco a scopo conservativo del patrimonio ai sensi dell’articolo 3 ed esplica il suo effetto con l’emanazione del provvedimento di blocco da parte del Consiglio federale, rispettivemente con la pubblicazione dell’ordinanza con l’elenco delle persone fisiche e giuridiche interessate dal blocco. Il blocco concerne l’insieme dei valori patrimoniali in Svizzera delle persone interessate. In conformità con l’attuale prassi, l’avamprogetto di legge non prevede alcun provvedimento coercitivo, né conferisce alle autorità competenze di indagine per imporre il blocco. È perciò necessario che gli intermediari finanziari e le altre istituzioni blocchino immediatamente e notifichino alle autorità i relativi valori patrimoniali di cui sono venuti a conoscenza mediante la pubblicazione di un’ordinanza di blocco o la notifica di una decisione di blocco. Non è sufficiente una generica conoscenza in merito a simili valori patrimoniali (p. es. per sentito dire); sono soggetti all’obbligo di notifica unicamente quei valori patrimoniali che sono noti nell’ambito di una specifica relazione d’affari o commerciale.

Come indicato nel capoverso 2, devono essere resi noti i nomi della controparte e della persona avente economicamente diritto, nonché l’oggetto e l’entità dei valori patrimoniali, il che corrisponde alla normativa che già si trova nelle ordinanze di blocco concernenti la Tunisia e l’Egitto. Le informazioni che di solito trasmettono gli intermediari finanziari sono trattate con riservatezza dal DFAE. Se vengono detenuti valori patrimoniali di persone o istituzioni che non sottostanno alla LRD e quindi non sono tenuti ad accertare l’avente economicamente diritto, è sufficiente l’indicazione della controparte ovvero del socio d’affari interessato.

Il capoverso 3 contiene obblighi di notifica più estesi qualora il DFAE necessiti di ulteriori informazioni o documenti per l’esecuzione della legge. Ovviamente, ne sono interessati solamente gli averi patrimoniali oggetto del provvedimento di blocco o notificati. Come già illustrato al capoverso 1, il Consiglio federale rinuncia a introdurre provvedimenti coercitivi o a conferire alle autorità competenze di indagine. In caso di bisogno, dette autorità devono tuttavia avere la possibilità di esigere in modo mirato dagli intermediari finanziari e da altre istituzioni interessate quelle informazioni di cui necessitano assolutamente per l’esecuzione della legge. Nella prassi è risultato che, in particolare, la consultazione della documentazione bancaria rilevante è irrinunciabile per poter prendere decisioni pertinenti, ad esempio in applicazione degli articoli 7 e 8.

Conformemente al capoverso 4, una notifica fatta al DFAE non dispensa dagli obblighi sanciti nella legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (Legge sul riciclaggio di

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denaro, LRD ), il che significa che gli intermediari finanziari, dopo una notifica ai sensi dell’articolo 7 del presente progetto di atto normativo, non sono sollevati dalla responsabilità che deriva loro da quest’ultima. Devono, in più, esaminare se a segui-

38 RS 946.231.132.1 (Egitto) e RS 946.231.175.8 (Tunisia), articolo 4

39 RS 955.0