Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/95: Legge federale concernente il blocco e la restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte (LBRV) · 63 pagine

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to di ulteriori accertamenti sono eventualmente da intraprendere passi supplementari che sono loro imposti nell’ambito delle disposizioni vigenti inerenti al riciclaggio di denaro. Riassumendo, secondo il presente avamprogetto una notifica non motiva obbligatoriamente un sospetto fondato ai sensi dell’articolo 9 LRD e una pertinente notifica all’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS). Il fatto che un cognome figuri sulla lista nel quadro di un blocco di patrimonio in via cautelativa da parte del Consiglio federale farà tuttavia scattare, per gli intermediari finanziari soggetti alla LRD, i loro obblighi di chiarimento di cui all’articolo 6 LRD. L’articolo 3 capoverso 1 lettera c dell’avamprogetto di legge presuppone, perché sia ordinato un blocco di patrimonio, un’acquisizione del patrimonio presumibilmente riconducibile ad attività criminali. A queste condizioni, nella pratica non sarà possibile fugare i sospetti riguardo alla possibile origine criminale delle relazioni commerciali notificate al DFAE. Sono comunque ipotizzabili quei casi eccezionali in cui l’origine legale dei valori patrimoniali è evidente (p. es. se gli averi si fondano su pagamenti di enti pubblici svizzeri). Ciò significa che, di regola, gli intermediari finanziari soggetti alla LRD devono, in più, depositare una notifica al MROS, mentre le altre persone e istituzioni dovranno effettuare la propria notifica unicamente al DFAE.

Durante i lavori legislativi si è esaminato se eventualmente sussiste la possibilità di evitare una simile notifica supplementare o duplice, nel senso che chi è tenuto a notificare si dovrebbe rivolgere con una sola notifica a un unico servizio nell’Amministrazione federale (cosiddetto «sportello unico», in questo caso il MROS).

Considerato che il campo di applicazione della LRD è limitato agli intermediari finanziari e che gli scopi e i processi di trattamento risultanti dalla LRD e dal presente avamprogetto sono differenti, per il momento si rinuncia tuttavia a incaricare il MROS di ricevere notifiche ai sensi della legge sugli averi dei potentati. In particolare, anche avuto riguardo al fatto che, quanto al suo contenuto, la comunicazione da dare in virtù della LRD deve essere molto più dettagliata e completa della notifica ai sensi dell’articolo 7 della presente legge. Una comunicazione ai sensi della LRD presuppone, come già menzionato, ulteriori obblighi di chiarimento, mentre il contenuto della notifica da fare in virtù del presente avamprogetto deve comprendere unicamente le informazioni enumerate all’articolo 7 capoverso 2.

Attualmente, è in procedura di consultazione l’adeguamento di diversi atti normativi alla recente revisione delle raccomandazioni GAFI, sulla scia della quale sono previsti anche adeguamenti dei meccanismi di comunicazione e di blocco disciplina-

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ti nella LRD . Considerati questi adeguamenti e le proposte ancora in sospeso per attuare gli standard GAFI quanto al blocco di valori patrimoniali appartenenti a terroristi e a organizzazioni terroristiche, sulla base dei risultati della procedura di consultazione, il Consiglio federale si riserva di proporre un meccanismo di notifica che accentri presso un’unica autorità federale (presumibilmente il MROS) le notifiche da fare in virtù delle varie leggi speciali.

Gli obblighi di notifica e di informazione sanciti all’articolo 7 offrono in particolare agli intermediari finanziari interessati la base giuridica necessaria affinché non

40 Attuazione delle Raccomandazioni del GAFI rivedute nel 2012, cfr. in merito anche il commento all’art. 2