Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/95: Legge federale concernente il blocco e la restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte (LBRV) · 63 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 34Fedlex · Rapporto esplicativo
violino il segreto bancario di cui all’articolo 47 della legge sulle banche (LBCR) nonché, eventualmente, ulteriori norme sulla tutela del segreto.
Articolo 8 Amministrazione dei valori patrimoniali bloccati
Le questioni circa l’amministrazione dei valori patrimoniali bloccati sono, nella pratica, di notevole importanza e i loro principi vanno perciò stabiliti a livello di legge. È fondamentale quello della preservazione del capitale sociale e della conservazione del valore, che si rivolge, in particolare, anche agli intermediari finanziari che detengono o amministrano i valori patrimoniali bloccati.
Il progetto di atto normativo propone principi per l’amministrazione di valori patrimoniali bloccati che riguardano le due forme di blocchi di patrimoni previsti dal progetto di legge. Lo stesso vale per la possibilità di autorizzare eccezioni (v. di seguito l’articolo 9). Ciò ha per effetto di chiarire la situazione giuridica per i blocchi in vista di una successiva confisca. La LRAI non contiene alcuna disposizione sull’amministrazione di valori patrimoniali bloccati o sull’autorizzazione di eccezioni. Per contro, le ordinanze di blocco del Consiglio federale poggianti finora sulla Costituzione contenevano taluni principi concernenti l’amministrazione e le autorizzazioni eccezionali. La prassi ha d’altronde mostrato che è opportuno disciplinare nella legge chiari principi su queste due questioni. I disciplinamenti proposti agli articoli 8 e 9 si fondano sulle disposizioni nelle ordinanze di blocco e sulla pertinente prassi.
Il blocco di patrimonio è applicato quale provvedimento cautelare in vista dell’avvio di relazioni di assistenza giudiziaria o di un successivo provvedimento di confisca di valori patrimoniali ai sensi degli articoli e 14 segg. Gli averi patrimoniali la cui provenienza illecita è stata accertata in una procedura giudiziaria sono destinati alla restituzione allo Stato di provenienza. Occorre di conseguenza assicurarsi che durante il blocco i valori patrimoniali in questione vengano collocati in maniera possibilmente sicura e finalizzata a conservarne il valore. Per ragioni pratiche, è ovvio applicare gli stessi principi validi nell’ambito dell’assistenza giudiziaria e del perseguimento penale.
Il capoverso 1 stabilisce il principio secondo cui i valori patrimoniali bloccati vanno
42
collocati in investimenti per quanto possibile sicuri, stabili e redditizi . Le esperienze fatte finora hanno mostrato che, nel singolo caso, «sicuri e stabili» possono contrapporsi a «redditizi». In linea di principio, l’attuale tipo di collocamento deve essere mantenuto e, in caso di dubbio, prevalgono la sua sicurezza e la sua stabilità. Dopo l’avvenuto blocco, i valori patrimoniali vanno ancora amministrati secondo i principi usuali nelle banche e nell’interesse e per conto del cliente. Possono essere addebitati anche gli atti di amministrazione degli intermediari finanziari risultanti nell’ambito di una relazione commerciale e usuali nelle banche (p. es. tasse amministrative e diritti di custodia, spese per la gestione patrimoniale ecc.).
I mandati di investimento patrimoniale in essere ed eventuali futuri in entrata possono tuttavia essere eseguiti soltanto se sono motivati e non contraddicono l’intento del blocco patrimoniale o l’obiettivo primario della sicurezza e della stabilità. La prassi consolidata è che gli intermediari finanziari prendono contatto con le autorità
41RS 952.0
42Ai sensi dell’articolo 1 dell’ordinanza sul collocamento di valori patrimoniali sequestrati,