Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/95: Legge federale concernente il blocco e la restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte (LBRV) · 63 pagine

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competenti in caso di dubbio, il che consente di chiarire se nel singolo caso concreto si addice un atto di amministrazione normale, che gli intermediari possono senz’altro avviare, oppure se occorre l’autorizzazione delle autorità.

Le esperienze fatte con la primavera araba mostrano che per le autorità in singoli casi deve essere possibile ordinare provvedimenti mirati per evitare il rischio di perdita di valore dei valori patrimoniali bloccati. Il capoverso 2 accorda perciò al DFAE una competenza in tal senso. Di norma, si tratterà di casi nei quali il DFAE è stato reso attento, da parte di un intermediario finanziario o di un’altra istituzione che detiene valori patrimoniali, di un rischio di perdita di valore. Devono chiaramente essere situazioni eccezionali soggette a un regime restrittivo; nel senso del principio della conservazione del valore, il DFAE deve quindi poter ordinare se vi è il rischio di una perdita sostanziale dei valori patrimoniali bloccati.

La possibilità figurante nel capoverso 3 delle realizzazione conformemente alla

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legge federale dell’11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) è stata ripresa dalla normativa nell’articolo 266 capoverso 5 del Codice di diritto processua-

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le penale svizzero .

Il capoverso 4 contiene il principio della priorità di un procedimento di assistenza giudiziaria o di un procedimento penale che si svolge in parallelo. Come spiegato nel commento all’articolo 5, un blocco di patrimonio persiste anche se nell’ambito di un procedimento di assistenza giudiziaria o di un procedimento penale sono stati ordinati ulteriori blocchi. Sorge così la questione di una norma sui conflitti. L’articolo 8 capoverso 4 prevede che l’amministrazione incombe all’autorità di assistenza giudiziaria o all’autorità di perseguimento penale competente qualora i medesimi valori patrimoniali siano bloccati anche nell’ambito di un simile procedimento.

Articolo 9 Liberazione di valori patrimoniali bloccati

Le esperienze fatte con l’attuale prassi mostrano che, in determinate situazioni, è necessario poter autorizzare la liberazione di valori patrimoniali bloccati. In conformità con l’oggetto e lo scopo del blocco di patrimonio, ciò deve tuttavia essere possibile solamente in casi eccezionali strettamente delimitati. L’articolo 9 crea la base giuridica necessaria per una simile liberazione. Disposizioni paragonabili figurano già nelle ordinanze di blocco esistenti, emanate dal Consiglio federale in

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virtù dell’articolo 184 capoverso 3 Cost. . Secondo la prassi corrente, il DFAE si consulta previamente con altri servizi della Confederazione coinvolti.

Simili liberazioni sono in particolare possibili per evitare casi di rigore o tutelare importanti interessi della Svizzera. Per evitare casi di rigore può ad esempio esserci una liberazione parziale di valori patrimoniali allo scopo di soddisfare le esigenze di base delle persone figuranti su una lista o di persone nei confronti delle quali sussi-

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ste un obbligo di mantenimento . Si tratta, di norma, del pagamento di trattamenti medici di urgente necessità. Quanto alla tutela di importanti interessi della Svizzera, si tratta in particolare delle relazioni del nostro Paese con l’estero o di interessi legati all’economia nazionale.

43 RS 281.1

44 RS 312.0

45 P. es. Tunisia ed Egitto (RS 946.231.175.8 e RS 946.231.132.1)

46 Cfr. art. 4 lett. a. Regolamento (UE) n. 101/2011 del Consiglio concernente la Tunisia.