Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/95: Legge federale concernente il blocco e la restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte (LBRV) · 63 pagine
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Articolo 10 Soluzione negoziale
In passato, il Consiglio federale ha più volte vincolato il blocco a un mandato negoziale conferito al DFAE. La LRAI prevede esplicitamente tale possibilità all’articolo 4 ed è quindi opportuno riprendere questa disposizione nel nuovo atto normativo.
Il capoverso 1 contiene di conseguenza la possibilità per il Consiglio federale di incaricare il DFAE di ricercare una soluzione negoziale per la restituzione integrale o parziale dei valori patrimoniali bloccati allo Stato di provenienza. In casi eccezionali, questo tipo di soluzione deve rimanere possibile poiché, in caso di esito positivo, è possibile ridurre i tempi del procedimento di blocco e accelerare la restituzione dei valori patrimoniali bloccati. Si pensi in particolare a casi in cui c’è il rischio di un procedimento assai lungo malgrado un importo relativamente modesto di valori patrimoniali. Di massima, una soluzione negoziale deve essere possibile in ogni momento durante il blocco. Il DFAE organizza i negoziati secondo le specifiche circostanze ; gli stessi si svolgono poi quando gli aventi diritto ai valori patrimoniali bloccati sono disposti a partecipare alla procedura. La chiave per la suddivisione del patrimonio tra lo Stato di provenienza e gli aventi diritto viene negoziata caso per caso. La soluzione negoziale raggiunge i suoi limiti quando sui valori patrimoniali in questione sono stati disposti blocchi anche nell’ambito del procedimento di assistenza giudiziaria o di un procedimento penale nazionale in Svizzera. Conformemente al principio della separazione dei poteri, il Consiglio federale non disporrà verosimilmente piùdel margine di manovra necessario.
Conformemente al capoverso 2, la soluzione negoziale sottostà all’approvazione del Consiglio federale. Se la soluzione negoziale è approvata, conformemente al capoverso 3 il blocco dei valori patrimoniali è revocato dal Consiglio federale e i valori patrimoniali possono essere restituiti conformemente alle modalità negoziate. Gli articoli 17 e 18 trovano applicazione per analogia.
2.2.3 Sezione 3: Provvedimenti di sostegno
Articolo 11 Principio
I casi di fondi di potentati riguardano fatti di criminalità economica complessa e di conseguenza le autorità dello Stato di provenienza mostrano sovente difficoltà a svolgere procedimenti conformi e presentare domande di assistenza giudiziaria all’estero. Ciò vale in particolare per il caso che un sovvertimento politico nello Stato di provenienza apra la via per appurare le responsabilità penali del comportamento di persone politicamente esposte e della loro cerchia. In una simile costellazione, le autorità giudiziarie dello Stato di provenienza dispongono di poca o addirittura nessuna esperienza nell’accertamento dei reati rilevanti, essendo stato loro impedito, a causa della situazione politica interna, fino alla svolta, di svolgere pertinenti indagini. A ciò si aggiunge che gli Stati in una fase post-rivoluzionaria spesso si trovano in una situazione politica interna difficile e confusa, il che rende difficile anche alla giustizia svolgere il proprio lavoro.