Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/95: Legge federale concernente il blocco e la restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte (LBRV) · 63 pagine
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Per motivi di reputazione, ma anche per ragioni di carattere giuridico-politico generali, il nostro Paese ha tutto l’interesse a che i fondi di provenienza illecita sequestrati sulla piazza finanziaria svizzera possano essere rimpatriati il più rapidamente possibile nello Stato di provenienza. Occorre quindi porsi la domanda di un sostegno mirato dello Stato di provenienza. L’esperienza mostra che una collaborazione efficace per il rimpatrio di averi dei potentati poggia su uno stretto partenariato tra lo Stato di provenienza dei valori patrimoniali e la Svizzera e quest’ultima tenta di sostenere al meglio gli Stati di provenienza nell’ambito delle possibilità legali esistenti, operando così affinché sia possibile sbrigare in modo speditivo simili casi. A tale scopo occorre anche chiarire le esatte necessità dello Stato di provenienza quanto a possibili provvedimenti di sostegno. Si tratta, di regola, di cooperazione tecnica, da tempo parte integrante fissa della prassi svizzera in questo settore.
L’articolo 11 sancisce questo principio quale disposizione potestativa nell’avamprogetto. La disposizione proposta non contiene così alcun diritto giuridico per lo Stato di provenienza a provvedimenti di sostegno di qualsivoglia tipo. Le autorità della Confederazione disporranno così anche in futuro di un sufficiente margine d’apprezzamento.
Articolo 12 Sostegno tecnico
L’articolo 12 concretizza il principio del sostegno allo Stato di provenienza, sancito nell’articolo 11. I vari provvedimenti che servono a tale scopo sono enumerati a titolo esemplificativo e non esaustivo nel capoverso 2. Si tratta, di norma, di attività dal settore delle cooperazione tecnica. Nelle formazione e nella consulenza giuridica delle competenti autorità estere si può ad esempio pensare allo svolgimento di seminari e corsi riguardanti il diritto in materia di assistenza giudiziaria e il diritto penale svizzero. I provvedimenti di sostegno possono anche contenere la possibilità di assumere gli onorari di avvocati specializzati, di conferire mandati o di accordare sostegno finanziario alle istituzioni quali l’International Center for Asset Recovery (ICAR), con sede a Basilea, oppure la Stolen Asset Recovery Initiative (StAR) della Banca Mondiale. L’ICAR ha svolto opera da pioniere e, grazie alla sua indipendenza e alla sua eccellente reputazione, è apprezzato e consultato da numerosi Stati in quanto possessore di know-how. La principale istituzione a livello internazionale è la Stolen Asset Recovery Initiative (StAR), lanciata congiuntamente nel 2007 dalla Banca mondiale e dall’Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (United Nations Office on Drugs and Crime; UNODC). Come l’ICAR, anche la StAR collabora con i Paesi in via di sviluppo e i centri finanziari nella lotta contro il riciclaggio di denaro e il rimpatrio di averi di potentati, funge da mediatrice tra le parti coinvolte e propone formazioni a sostegno di una restituzione sistematica e rapida dei valori patrimoniali rubati.
L’organizzazione di conferenze e incontri bi- e multilaterali ha vari obiettivi, che consistono in particolare nel trasferimento delle conoscenze, ma anche nel creare reti e nello sviluppare contatti diretti, basati sulla fiducia, tra le autorità giudiziarie. Come ripetutamente si evidenzia, un dialogo regolare e stretto tra le autorità competenti dello Stato richiedente e di quello richiesto è un fattore chiave per conseguire progressi nel rimpatrio di valori patrimoniali. Sono poi significativi gli incontri di esperti per discutere questioni attuali nel settore del rimpatrio di averi dei potentati.