Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/95: Legge federale concernente il blocco e la restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte (LBRV) · 63 pagine
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Così, i cosiddetti «Seminari di Losanna», che la Svizzera organizza dal 2001 a intervalli regolari, si sono affermati quale piattaforma riconosciuta e apprezzata a livello internazionale per lo scambio tra esperti.
In passato la Svizzera ha fatto ottime esperienze anche con l’invio di specialisti, di solito professionisti del ramo giudiziario con pluriennale esperienza nei settori dell’accertamento di reati economici complessi e dell’assistenza giudiziaria. Essi possono coadiuvare le autorità dello Stato di provenienza nelle indagini e nel chiarimento dei reati economici, illustrare le particolarità del sistema giuridico svizzero e aiutarli a presentare domande d’assistenza giudiziaria complete e corrette dal punto di vista formale. L’invio può avvenire per il tramite del Pool di esperti del DFAE per la promozione civile della pace o di organizzazioni partner come l’ICAR.
Secondo il capoverso 3, il DFAE coordina questi provvedimenti con gli altri Dipartimenti interessati con riferimento al loro rispettivo ambito di competenza, assicurando così procedure coerenti nell’interesse generale della Svizzera. Viene parimenti sancita la possibilità della collaborazione con organizzazioni nazionali e internazionali idonee in vista dell’attuazione dei provvedimenti. Anche qui si pensi in primo luogo a istituzioni specializzate quali l’ICAR o l’iniziativa StAR della Banca mondiale (cfr. cpv. 1).
Articolo 13 Trasmissione di informazioni allo Stato di provenienza
Il Consiglio federale propone di aggiungere, con l'articolo13, una disposizione che consenta in futuro al DFAE di trasmettere allo Stato di provenienza talune informazioni che servono a quest’ultimo per avviare la collaborazione in materia di assistenza giudiziaria. Si tratta della seconda delle due novità materiali del presente progetto.
Nei casi del rimpatrio di fondi dei potentati sulla scia di avvicendamenti del potere politico, il passato ha mostrato che le autorità giudiziarie negli Stati di provenienza spesso hanno difficoltà nel motivare a sufficienza le loro domande di assistenza giudiziaria. Di solito, questi problemi sono riconducibili a una mancanza di esperienza e di conoscenze specifiche nell’accertare casi complessi di criminalità economica internazionale. Le autorità svizzere non possono tuttavia entrare in materia su domande insufficientemente motivate, così che vi è il rischio di notevoli ritardi, se non addirittura di un fallimento dell’assistenza giudiziaria. In considerazione delle pressioni politiche e delle grandi aspettative, una simile evoluzione non è tuttavia né nell’interesse della Svizzera, né in quello dei Paesi di provenienza.
L’invio di specialisti, come previsto all’articolo 12, può essere un approccio per sbloccare una simile situazione. Il Consiglio federale vorrebbe inoltre attivarsi a un secondo livello. Propone perciò la possibilità di sancire nel disegno di legge la possibilità di trasmettere, al di fuori dell’assistenza giudiziaria vera e propria, determinate informazioni allo Stato di provenienza, delimitandone chiaramente l’estensione e con presupposti definiti in maniera restrittiva,. Dette informazioni dovranno servire unicamente per rivolgere una domanda di assistenza giudiziaria alla Svizzera oppure, ciò che nella prassi sarà il caso più significativo, per integrare una domanda già sottoposta.