Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/95: Legge federale concernente il blocco e la restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte (LBRV) · 63 pagine
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L’articolo 13 rappresenta un complemento, motivato da ragioni di politica estera, alle disposizioni del diritto in materia di assistenza giudiziaria. Secondo il diritto vigente, l’articolo 67a dell’AIMP consente, a determinate condizioni, la trasmissione spontanea di informazioni allo Stato di provenienza. Essa è però legata a due presupposti: a) è in essere un procedimento penale nazionale in Svizzera e b) le informazioni in questione non possono essere già oggetto di una domanda di assistenza giudiziaria dello Stato di provenienza. In particolare la seconda condizione non sarà verosimilmente adempiuta nella problematica presente. L’esperienza insegna infatti che dopo una svolta gli Stati di provenienza inviano sovente e assai rapidamente alla Svizzera comunicazioni scritte, designate come domande d’assistenza giudiziaria, nelle quali chiedono in generale informazioni bancarie riguardanti determinate persone, il che esclude un’applicazione dell’articolo 67a AIMP. Al contempo, la Svizzera non può entrare in materia su domande d’assistenza giudiziaria poiché, oltre a eventuali lacune formali, non sono sufficientemente motivate ed equivalgono a un’inammissibile ricerca generalizzata e indiscriminata di prove (cosiddetta «fishing expedition»). L’assistenza giudiziaria rischia così di fallire.
L’articolo 13 è una disposizione potestativa e non fonda così alcun diritto dello Stato di provenienza alla trasmissione di informazioni, della quale si dovrà fare un uso estremamente restrittivo, il che comporta, oltre ai presupposti strettamente definiti nell’avamprogetto, una ponderazione e un’analisi precise di tutte le circostanze nel singolo caso.
L’articolo 13 capoverso 1 disciplina i presupposti in base ai quali il DFAE può trasmettere spontaneamente alle autorità dello Stato di provenienza le informazioni ottenute in applicazione della presente legge. Per informazioni nel senso delle presente disposizione è da intendersi, di massima, ogni informazione utile, il che può contemplare anche informazioni inerenti alla sfera segreta. Nel testo normativo sono menzionate esplicitamente le informazioni bancarie.
Una simile trasmissione di informazioni può avvenire soltanto per consentire allo Stato di provenienza, ai sensi della lettera a, di potere presentare una domanda di assistenza giudiziaria alla Svizzera. Conformemente alla lettera b, la domanda di assistenza giudiziaria deve però essere possibile anche se ne è già stata rivolta una alla Svizzera, alla quale, tuttavia, non è possibile dare seguito perché non sufficientemente motivata. Lo Stato di provenienza deve così ottenere la possibilità di integrare la sua richiesta con le informazioni supplementari, ben concrete, necessarie affinché venga concessa l’assistenza giudiziaria. Esso può utilizzare le informazioni ricevute esclusivamente a tale scopo e deve confermarlo anticipatamente (cfr. in merito il capoverso 2).
Riguardo a una possibile trasmissione di informazioni bancarie, occorre in primo luogo pensare all’informazione in merito all’esistenza di corrispettive relazioni bancarie in Svizzera. Oltre al nome dell’avente o degli aventi economicamente diritto, le informazioni possono in particolare contenere il nome e il luogo dell’intermediario finanziario che ha la relazione con il cliente. Sono poi ipotizzabili indicazioni sul titolare del conto, sul numero del conto e sul saldo del conto ed eventualmente anche sulle transazioni. Si tratterà soprattutto di quelle informazioni che, in applicazione dell’articolo 6 capoverso 1 del presente avamprogetto di legge, gli intermediari finanziari hanno inviato al DFAE in quanto autorità competente. Occorre stabilire in maniera restrittiva le informazioni destinate a essere inoltrate,