Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/95: Legge federale concernente il blocco e la restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte (LBRV) · 63 pagine

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limitandole a quelle indispensabili per presentare o completare una domanda di assistenza giudiziaria sufficientemente motivata.

Secondo il capoverso 2, una trasmissione di informazioni può avere luogo solamente se c’è la prospettiva di instaurare una relazione di assistenza giudiziaria solida con lo Stato di provenienza. A tale scopo, quest’ultimo, ai sensi della lettera a, deve rendere verosimile di essere in grado e di avere la volontà di avviare o proseguire un procedimento di assistenza giudiziaria. Già soltanto in virtù del requisito della conferma scritta, contenuto nella lettera b, lo Stato di provenienza dovrà comunicare per scritto, previamente, la sua volontà in tal senso. Il DFAE dovrà verificare con molta accuratezza il momento della trasmissione; oltre a un interlocutore ben definito, relazioni di assistenza giudiziaria stabili presuppongono anche una certa stabilità istituzionale e la garanzia del rispetto dei principi dello Stato di diritto. Una trasmissione è opportuna solamente se la situazione nello Stato di provenienza è abbastanza consolidata da consentire di avviare o proseguire un procedimento di assistenza giudiziaria.

In ragione delle summenzionate condizioni, è evidente che una siffatta trasmissione è vincolata a uno scopo e deve servire esclusivamente a presentare o motivare meglio una domanda di assistenza giudiziaria. È escluso un utilizzo diverso. Una trasmissione di informazioni ha luogo soltanto quando lo Stato di provenienza lo ha confermato anticipatamente per scritto nei confronti della Svizzera. Nell’ambito

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dell’assistenza giudiziaria in materia penale esiste un sistema analogo .

Conformemente al capoverso 3, è previsto imperativamente di consultare l’Ufficio federale di giustizia, ciò che è opportuno anche perché quest’ultimo garantisce rapidamente un’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale e deve deci-

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dere sulle domande di assistenza giudiziaria . È inoltre l’autorità centrale e di vigilanza sull’assistenza giudiziaria in materia penale. In questa funzione riceverà, generalmente, anche la domanda di assistenza giudiziaria rivolta alla Svizzera a seguito di una trasmissione di informazioni, sottoponendo la domanda a un primo esame sommario prima di inoltrarla alle competenti autorità di perseguimento penale svizzere per l’esecuzione. Se le informazioni da trasmettere sono già oggetto di un procedimento di assistenza giudiziaria, la trasmissione può avere luogo solamente d’intesa con l’autorità d’esecuzione e con il consenso dell’Ufficio federale di giustizia. Il disciplinamento di cui all’articolo 67a capoverso 3 AIMP presuppone il consenso dell’Ufficio federale di giustizia quale autorità di vigilanza nell’ambito dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale se vengono trasmessi mezzi di prova a uno Stato con il quale non esiste alcun accordo internazionale. Per la trasmissione ai sensi dell’articolo 13 capoverso 3 dell’avamprogetto si può partire dal presupposto che, sostanzialmente, essa verrà applicata soltanto nei casi in cui non esiste una convenzione multilaterale o bilaterale di assistenza giudiziaria in materia penale. Ciò giustifica il fatto di far dipendere dal consenso dell’Ufficio federale di giustizia la trasmissione ai sensi dell’articolo 13 capoverso 3, analogamente a quanto sancito dall’articolo 67a capoverso 3 AIMP. Se però vi è un trattato di assistenza giudiziaria con il Paese in questione, l’Ufficio federale di giustizia quale autorità di vigilanza nell’ambito dell’assistenza giudiziaria internazionale in

47 Nel quadro della cosiddetta «riserva della specialità» che impone all’autorità che richiede l’assistenza giudiziaria, tra l’altro, concrete restrizioni nell’utilizzo

48 Art. 7 cpv. 6a dell’ordinanza sull’organizzazione del DFGP; RS 172.213.1