Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/95: Legge federale concernente il blocco e la restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte (LBRV) · 63 pagine

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materia penale deve parimenti dare il proprio consenso in modo che non venga messo a rischio il procedimento di assistenza giudiziaria pendente e che la Svizzera possa adempiere i suoi obblighi internazionali. Se le informazioni da trasmettere sono già oggetto di un procedimento penale svizzero, la trasmissione può parimenti avere luogo solamente d’intesa con la competente autorità di perseguimento penale che dirige il procedimento; qui, però, non occorre ottenere il consenso dell’Ufficio federale di giustizia, al quale non incombe alcun obbligo di vigilanza nei confronti delle autorità di perseguimento penale svizzere. Questo requisito è importante affinché non siano messi a rischio i procedimenti di assistenza giudiziaria o le procedure di indagine in corso in Svizzera.

Le informazioni che lo stesso DFAE ha ricevuto da una persona interessata in virtù di obblighi di informazione o di collaborazione, non possono essere oggetto di una simile trasmissione di informazioni, il che si evince già dal principio generale

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dell’articolo 6 CEDU .

Conformemente al capoverso 4 e in base alla situazione di partenza, nel singolo caso il DFAE può vincolare una trasmissione a ulteriori condizioni, esortando lo Stato di provenienza a rispettarle. Una condizione nel senso di una restrizione nell’utilizzo può contenere un concreto divieto di usare determinate prove o un divieto di inoltrare le informazioni ad autorità terze. A tale scopo è ipotizzabile anche un elenco di specifiche istruzioni di comportamento. L’avamprogetto prevede dunque i necessari correttivi per impedire, mediante gli opportuni provvedimenti legali, l’elusione dell’assistenza giudiziaria e un’utilizzazione abusiva delle informazioni trasmesse. Vi è poi anche la possibilità di trasmettere le informazioni in modo scaglionato, il che consentirebbe al DFAE, in una prima fase, di esortare lo Stato di provenienza a un impiego corretto delle informazioni e, verifica fatta, di trasmettergli, in una seconda fase, ulteriori informazioni.

Conformemente al capoverso 5, le informazioni da trasmettere vanno inoltrate soltanto sotto forma di rapporto. L’avamprogetto stabilisce così chiaramente che in applicazione dell’articolo 13 non possono essere trasmessi mezzi di prova (documenti originali ecc.). I documenti originali non sono necessari né per aprire un procedimento penale nello Stato di provenienza né per redigere una domanda di assistenza giudiziaria rivolta alla Svizzera. Occorre procurarsi i documenti originali necessari per la vera e propria fase probatoria dopo l’apertura di un procedimento penale nello Stato di provenienza attraverso la via dell’assistenza giudiziaria ufficiale, prevenendo così inoltre un’elusione del divieto di usare determinate prove. La trasmissione sotto forma di rapporto è altresì conforme alla prassi vigente nella trasmissione di informazioni ai sensi dell’articolo 67a capoversi 4 e segg. AIMP, ma anche alla trasmissione di informazioni da parte dell’Ufficio di comunicazione in

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materia di riciclaggio di denaro (MROS) . Dalle spiegazioni precedenti risulta che la trasmissione di informazioni ai sensi dell’articolo, come una trasmissione di informazioni ai sensi dell’articolo 67a AIMP, non rappresenta una decisione nel senso dell’ordinamento giuridico svizzero. Se necessario, le persone interessate possono far verificare a posteriori da un’istanza indipendente la legalità della trasmissione.

49 Diritto a un processo equo e al principio che ne deriva, secondo cui nessuno deve autoincriminarsi.

50 V. a tal proposito soprattutto le precisazioni nel messaggio concernente la modifica della legge sul riciclaggio di denaro (LRD), n. 2 (Commento ai singoli articoli) sull’art. 30 cpv. 3 (nuovo), pagg. 30 e segg.