Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/95: Legge federale concernente il blocco e la restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte (LBRV) · 63 pagine
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La trasmissione di informazioni non è tuttavia impugnabile con un ricorso autonomo.
L’articolo 13 capoverso 5 sancisce inoltre che ogni trasmissione di informazioni
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deve figurare in un verbale. Questo obbligo incombe all’autorità che trasmette le informazioni e di conseguenza al DFAE. Nel senso di una costante tracciabilità e verificabilità, occorre così stabilire le modalità di una siffatta trasmissione (in particolare il contenuto e la via di trasmissione).
Secondo l’articolo 13 capoverso 6 dell’avamprogetto, se il DFAE desidera inviare informazioni all’ufficio centrale di comunicazione (Financial Intelligence Unit, FIU) dello Stato interessato, si rivolgerà al MROS. L’Ufficio di comunicazione dispone di una rete di autorità omologhe che si scambiano informazioni grazie al Gruppo Egmont (v. in merito il cap. 1.6.2). Tali autorità sono attive persino quando cadono i regimi e sembra non esserci alcuna altra rete analoga che assicura una simile stabilità. Sfruttare una rete del genere esistente consentirebbe di risparmiare tempo e risorse. Spetterà tuttavia al MROS decidere se il FIU dello Stato in questione è operativo e idoneo a esercitare le sue funzioni. Infine, questa trasmissione contribuisce alla qualità del coordinamento tra le autorità nazionali nell’applicazione della presente legge.
2.2.4 Sezione 4: Confisca di valori patrimoniali
La sezione 4 dell’avamprogetto di legge è un’integrazione delle disposizioni materiali della LRAI. Nella misura in cui vengono riprese le disposizioni già vigenti, si può rinviare alle spiegazioni nel messaggio concernente la LRAI del 28 aprile
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2010 . Di seguito vengono elencate e spiegate le differenze rispetto alla LRAI.
La via tradizionale per la restituzione di averi dei potentati è la collaborazione tramite i canali dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale. Le esperienze hanno tuttavia mostrato che in questo modo non è possibile risolvere con successo tutti i casi. Il fenomeno degli Stati falliti porta sempre più a situazioni nelle quali non è più possibile svolgere il procedimento di assistenza giudiziaria. Così, nel caso Duvalier/Haiti, nel 2010 l’assistenza giudiziaria ha rischiato di fallire definitivamen-
53 te a causa del dissesto delle strutture statuali nel Paese di provenienza (Haiti) , il che avrebbe significato che gli averi bloccati avrebbero dovuto essere liberati sebbene sussistessero fortissimi indizi che provenivano da corruzione e reati analoghi ed erano stati dissimulati. Se il procedimento avesse avuto un simile esito, sarebbe stato assai insoddisfacente per la Svizzera e la sua reputazione. Per reagire a questa situazione, nel 2011 con la LRAI la Svizzera ha creato la possibilità di confiscare averi dei potentati in un procedimento di diritto amministrativo innanzi ai tribunali svizzeri qualora l’assistenza giudiziaria risulti infruttuosa a causa del dissesto delle strutture statuali nello Stato di provenienza (cosiddetti «failing» o «failed states», ossia «Stati falliti»).
51 Un simile obbligo di protocollo è contenuto anche nell’art. 67a cpv. 6 AIMP.
52 FF 2010 2871
53 Nel caso Mobutu/Repubblica Democratica del Congo, nonostante gli sforzi durati parecchi anni, gli averi hanno addirittura dovuto essere liberati, ovvero restituiti.