Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/95: Legge federale concernente il blocco e la restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte (LBRV) · 63 pagine
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Il presente progetto di atto normativo propone di riprendere per intero le disposizioni sulla confisca della LRAI. È inoltre previsto di estendere le possibilità di confisca a casi nei quali un procedimento di assistenza giudiziaria è escluso a causa di standard insufficienti inerenti ai diritti dell’uomo nello Stato di provenienza. Le relative precisazioni in merito a questa novità si trovano nei commenti all’articolo 4.
Articolo 14 Procedura
Nei procedimenti di assistenza giudiziaria con Stati nei quali sussiste un dissesto delle strutture statuali, la raccolta delle prove e l’accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti sono estremamente difficili. Per lo più tali procedimenti non portano perciò ad alcuna sentenza giudiziaria, il che rende impossibile una confisca penale dei valori patrimoniali.
Il capoverso 1 corrisponde all’articolo 5 capoverso 1 della LRAI e prevede quindi che il DFF possa introdurre dinanzi al Tribunale amministrativo federale un’azione di confisca dei valori patrimoniali bloccati. Nel farlo, il DFF agisce su incarico del Consiglio federale che, di massima, decide su proposta del DFAE. In questo modo, la competenza formale di rappresentare la Svizzera in giudizio è delegata al DFF, che in simili procedimenti dispone dell’opportuna esperienza e del personale necessario. Il DFAE collabora attivamente nell’ambito di questi procedimenti.
Un procedimento di confisca può essere aperto solamente se in precedenza il Consiglio federale ha già ordinato un blocco di patrimonio ai sensi dell’articolo 4. In occasione del procedimento di confisca c’è un’assunzione delle prove da parte del tribunale; nell’ambito di questo procedimento, gli aventi diritto ai valori patrimoniali hanno l’opportunità di provarne l’acquisizione lecita (v. precisazioni sull’art. 15 cpv. 2).
Il capoverso 2 conferisce al Tribunale amministrativo federale, in qualità di autorità di primo grado, la competenza di confisca dei valori patrimoniali bloccati. Il disegno di atto normativo contiene una precisazione di ordine linguistico – questa concerne tuttavia solo le versioni in lingua tedesca e francese – rispetto alla disposizione analoga nella LRAI, stabilendo che il Tribunale amministrativo federale dispone la confisca dei valori patrimoniali in questione qualora siano adempiuti i presupposti giuridici in tal senso (v. lettere a-c di seguito). La nuova formulazione nel presente disegno di atto normativo non comporta alcuna modifica a livello materiale. Se le condizioni di cui all’articolo 13 capoverso 2 e all’articolo 5 capoverso 2 LRAI sono adempiute, il Tribunale deve disporre la confisca. Se la decisione di confisca del Tribunale amministrativo federale passa in giudicato, la proprietà dei valori patrimoniali in causa è trasferita dagli aventi diritto alla Confederazione, in vista della loro restituzione.
Per disporre una confisca devono essere adempiuti contemporaneamente i tre presupposti seguenti:
Conformemente alla lettera a, i valori patrimoniali in causa devono sottostare alla facoltà di disporre di una persona politicamente esposta o di persone a essa vicine. Qui si fa riferimento alla definizione, contenuta nell’articolo 2, della persona politicamente esposta e delle persone a essa vicine. Le precisazioni già fatte agli articoli 2 e 3 stabiliscono inoltre che anche i valori patrimoniali delle persone giuridiche