Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/112: Revisione parziale della legge federale sulla meteorologia e la climatologia (LMet) · 14 pagine

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MeteoSvizzera deve però poter continuare a riscuotere emolumenti, ad esempio emolumenti, intesi come tasse amministrative, per la produzione di dati e informazioni non contemplati dall’articolo 3a capoverso 1 o per oneri supplementari derivanti dalla fornitura di prestazioni (cfr. n. 2). Il Consiglio federale può inoltre introdurre emolumenti per l’utilizzazione di informazioni.

1.3 Motivazione e valutazione della soluzione proposta

La decisione di mettere a disposizione gratuitamente tutti i dati meteorologici e climatologici e determinate informazioni di interesse generale secondo il principio degli OGD è in linea con la strategia per una società

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dell’informazione in Svizzera , la strategia di e-government della Confederazione e la strategia 2014–2018 sul

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libero accesso ai dati pubblici in Svizzera . Con la prevista revisione parziale della LMet, MeteoSvizzera diventerà il primo ufficio federale ad attuare in modo sistematico il principio dell’accesso gratuito ai propri dati in generale e a una parte delle proprie informazioni. Il libero accesso ai dati meteorologici e climatologici e a determinate informazioni di interesse generale favorirà la messa a punto di nuove tecnologie e applicazioni che consentiranno a loro volta ai diversi utenti di sviluppare nuovi prodotti e di schiudersi nuovi campi di attività. Il valore aggiunto conseguito andrà a vantaggio di tutta la Svizzera (cfr. n. 3.3).

I dati meteorologici e climatologici si differenziano tuttavia dagli altri OGD. In particolare l’economia sfrutta già adesso in vari modi i dati meteorologici per propri servizi commerciali (cfr. 3.3.1) per cui la modifica del disciplinamento degli emolumenti potrebbe avere ripercussioni su determinati modelli commerciali esistenti. Il presente progetto di revisione tiene conto di questo fatto con l’abrogazione dell’obbligatorietà degli emolumenti per i dati leggibili dalle macchine, che costituiscono la base dei servizi, e con l’introduzione di una normativa differenziata per le informazioni per evitare di fare concorrenza a modelli commerciali esistenti con l’ampliamento delle prestazioni non soggette a emolumenti (cfr. n. 2).

1.4 Compatibilità tra i compiti e le finanze

Il presente progetto di revisione non introduce nuovi compiti né apporta cambiamenti a quelli vigenti, modifica però l’obbligatorietà degli emolumenti per le attività svolte e le prestazioni offerte da MeteoSvizzera. Il fabbisogno finanziario di MeteoSvizzera per l’adempimento dei propri compiti rimarrà tuttavia invariato. I costi e gli investimenti necessari per attuare le nuove disposizioni di legge saranno coperti con i mezzi previsti dal quadro finanziario vigente. La revisione parziale comporterà tuttavia una diminuzione delle entrate (cfr. n. 3.1.1).

1.5 Diritto comparato e rapporto con il diritto europeo

Sul piano internazionale sono in corso diversi sforzi e sono state stipulate diverse convenzioni per promuovere la liberalizzazione dei dati e per incoraggiare la comunità di Stati a rendere liberamente accessibili alla collettività i dati e le informazioni provenienti da diversi settori (p. es. Risoluzione 40 dell’Organizzazione meteorologica mondiale OMM; cfr. n. 5.2). Da una decina di anni l’Unione europea si impegna per abbattere le barriere amministrative e finanziarie che ostacolano lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi d’informazione (direttiva

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2003/98/CE ). Inoltre, nel mese di giugno del 2013, gli Stati del G8 hanno adottato una carta sui dati aperti in cui ribadiscono il loro impegno in questo settore. Sulla scia di questi sforzi comuni, negli ultimi anni diversi servizi meteorologici nazionali europei (p. es. Paesi Bassi e Norvegia) hanno reso liberamente accessibile, in parte o integralmente, la loro offerta di dati. Nel 2013 anche la Finlandia e la Svezia hanno iniziato a liberalizzare

6 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasposti, dell’energia e delle comunicazioni DATEC (2012) 7 Organo direzione informatica della Confederazione ODIC (2007) 8 Organo direzione informatica della Confederazione ODIC (2014) 9 Direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 novembre 2003 relativa al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico, GU L 345 del 31.12.2003, pag. 90 segg. 10 UK Government (2013) MetG_Erl_Bericht_für Vernehmlassung_it.docx 3/14