Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/112: Revisione parziale della legge federale sulla meteorologia e la climatologia (LMet) · 14 pagine
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5.3 Forma dell’atto
L’articolo 3 capoverso 3 della LMet contiene una disposizione di diritto speciale riferita all’articolo 46a LOGA sulla riscossione di emolumenti. Conformemente al diritto vigente, devono essere obbligatoriamente riscossi emolumenti per le prestazioni di cui all’articolo 3 capoverso 1 e articolo 1 LMet. Per permettere a MeteoSvizzera di rinunciare a riscuotere emolumenti per la maggior parte delle sue prestazioni, l’articolo 3 capoverso 3 LMet deve essere abrogato e sostituito con il nuovo articolo 3a. Questo comporta tuttavia un cambiamento radicale nell’adempimento dei compiti che deve essere chiaramente espresso nella legge. È pertanto necessario definire quali prestazioni devono obbligatoriamente essere messe a disposizione gratuitamente (art 3a cpv. 1). Si tratta in sostanza dei dati e delle informazioni specificate al numero 2.
5.4 Delega di competenze legislative
L’articolo 3a capoverso 2 prevede la delega di competenze legislative al Consiglio federale. Quest’ultimo dovrà stabilire quali prestazioni e quali dati e informazioni, diversi da quelli indicati all’articolo 3a capoverso 1, saranno soggetti a emolumenti. Sul piano formale, l’oggetto della riscossione dell’emolumento sarà menzionato nella legge, mentre in calcolo dell’emolumento può essere stabilito a livello di ordinanza, nel rispetto del principio di equivalenza e di copertura dei costi. Pertanto i requisiti posti alla base legale sugli emolumenti secondo
l’articolo 164 capoverso 1 lettera d della Costituzione federale sono ridotti.
Nell’articolo 3a capoverso 2 LMet sono menzionate in forma generale le prestazioni per le quali il Consiglio federale potrà prevedere un emolumento. Sulla base dell’articolo 46a LOGA, è riconosciuto che il Consiglio federale può introdurre a livello di ordinanza un emolumento per servizi concreti se la prestazione dello Stato può essere imputata in modo sufficientemente chiaro alla persona tenuta a pagare l’emolumento e quindi se sussi-
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ste un rapporto di causalità sufficiente . Dato che anche gli emolumenti di cui all’articolo 3a capoverso 2 LMet sono in primo luogo tasse amministrative calcolate in base all’onere necessario per adempiere le richieste concrete, il principio di causalità è senz’altro dato e il Consiglio federale è autorizzato, nel rispetto del principio di equivalenza e di copertura dei costi, ad assoggettare determinate prestazioni di MeteoSvizzera al pagamento di un emolumento. Lo stesso vale per gli emolumenti per l’utilizzazione di dati e informazioni e per software sviluppati da MeteoSvizzera (cfr. n. 2). Delegare al Consiglio federale il compito di determinare in modo più preciso le prestazioni soggette a emolumenti appare ragionevole tenuto conto del continuo e rapido sviluppo tecnologico, in particolare nel campo della trasmissione di dati. Non si può infatti escludere che tra qualche anno saranno disponibili nuove opzioni tecniche per la fornitura di dati e informazioni.
Gli emolumenti per l’utilizzazione sono in particolare dovuti all’utilizzazione di dati e informazioni per i quali devono essere riscossi emolumenti in virtù di altri obblighi di MeteoSvizzera (p. es. per dati che non sono o solo parzialmente di proprietà di MeteoSvizzera). Anche in questi casi vi è un’esigenza di flessibilità che sul piano formale non può essere garantita dalla legge e che quindi giustifica la delega al Consiglio federale.
5.5 Entrata in vigore
Come già precisato (n. 1.6), i dati non soggetti a emolumenti dovranno essere resi accessibili mediante un portale, per cui il Consiglio federale potrà porre in vigore il presente progetto di revisione soltanto quando sarà disponibile un’infrastruttura che tenga adeguatamente conto delle specificità dei dati meteorologici e climatologici e quando saranno definite le disposizioni di utilizzazione. In base allo stato attuale del progetto OGD, questo sarà il caso all’inizio del 2016. Se l’attuazione subirà considerevoli ritardi, MeteoSvizzera realizzerà entro un anno una delle soluzioni alternative previste (cfr. n. 1.6). Inoltre, a seconda dell’avanzamento dell’attuazione tecnica, potrà eventualmente essere necessaria un’entrata in vigore scaglionata del presente progetto di revisione se il considerevole volume di dati dovesse richiedere un approntamento a tappe.
36 Braunschweig, Thomas (2005), pag. 23 MetG_Erl_Bericht_für Vernehmlassung_it.docx 13/14