Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/112: Revisione parziale della legge federale sulla meteorologia e la climatologia (LMet) · 14 pagine
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Allerte in particolare
MeteoSvizzera ha il compito di mettere in guardia le autorità e la popolazione in caso di fenomeni meteorologici pericolosi (art. 1 lett. c LMet). Sono considerati fenomeni meteorologici pericolosi le tempeste, i temporali, la grandine, le forti precipitazioni, le nevicate, le formazioni estese di placche di ghiaccio (p. es. a causa della pioggia che gela al suolo), i periodi di canicola e le ondate di gelo. Le allerte sono diffuse nelle tre lingue ufficiali tedesco, francese e italiano e coprono l’intero territorio nazionale.
Le allerte per tutti i livelli di pericolo saranno diramate anche in futuro alle autorità attraverso i canali di diffusione protetti della Centrale nazionale di allarme. Conformemente all’articolo 8 della legge federale del 24
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marzo 2006 sulla radiotelevisione e all’articolo 9 capoverso 1 lettera b dell’ordinanza del 9 marzo 2007 sulla radiotelevisione, in caso di pericoli forti o molto forti, le allerte dei livelli 4 e 5 (art. 9 cpv. 3
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dell’ordinanza del 18 agosto 2010 sull’allerta e l’allarme) possono essere diffuse attivamente alla popolazione anche tramite gli organi d’informazione tenuti a farlo.
Oltre che attraverso i canali di diffusione protetti e tramite le emittenti radiotelevisive, le allerte per tutti i livelli possono essere diffuse gratuitamente a tutti gli interessati anche mediante i moderni mezzi di comunicazione elettronici (Internet, e-mail, applicazioni mobili ecc.).
Diffusione non soggetta a emolumenti tramite mezzi elettronici
I mezzi elettronici di cui al capoverso 1 includono in particolare, secondo lo stato attuale della tecnologia, un portale dati, Internet e le applicazioni mobili.
Nel limite del possibile, i dati sono approntati e messi a disposizione tramite il portale OGD menzionato al numero 1.6 e le informazioni principalmente tramite Internet e/o applicazioni mobili. Le informazioni possono essere divulgate anche gratuitamente, per esempio nelle pubblicazioni cartacee di MeteoSvizzera.
Articolo 3a capoverso 2
Il capoverso 2 prevede la delega di competenze legislative al Consiglio federale. Nello stabilire gli emolumenti, quest’ultimo si atterrà all’articolo 46a della legge del 21 marzo 199716 sull’organizzazione del Governo e
dell’Amministrazione (LOGA; cfr. n. 5.4). Conformemente a quanto segue, dovrà stabilire per quali prestazioni e per quali dati e informazioni diversi da quelli menzionati al capoverso 1 MeteoSvizzera potrà continuare a riscuotere emolumenti. Se l’ordinanza non prevede emolumenti, anche questi servizi saranno gratuiti.
Obbligatorietà degli emolumenti
Emolumenti per l’elaborazione
All’articolo 3a capoverso 2 primo periodo sono intesi in primo luogo gli emolumenti per la produzione di informazioni e per l’assemblaggio e la fornitura individuale di dati e informazioni (cfr. n. 5.3 e 5.4). Questi emolumenti devono essere calcolati in funzione dell’onere e coprire in particolare i costi supplementari cagionati dall’utente. In quanto tali sono da considerare tasse amministrative.
• Emolumenti per l’elaborazione di informazioni
Per la produzione e l’assemblaggio di informazioni meteorologiche e climatologiche possono essere riscossi emolumenti per i motivi seguenti:
- L’informazione è un estratto da un’informazione non soggetta a emolumento confezionato su misura per singoli utenti o gruppi di utenti, ma che non presenta alcun valore meteorologico o climatologico aggiunto. Per questo genere d’informazione può essere riscosso un emolumento in funzione
dell’onere di approntamento e fornitura. Estratti confezionati possono essere per esempio estratti dalle previsioni generali per i siti Internet di altri utenti (integrazione di previsioni meteo nelle pagine
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RS 784.40
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RS 784.401
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RS 520.12
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RS 172.010
MetG_Erl_Bericht_für Vernehmlassung_it.docx 6/14