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Consultazione 2013/127: Modifica della legge federale sui sistemi d'informazione della Confederazione nel campo dello sport (LSISpo) · 12 pagine

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b. i membri del corpo insegnante.

Art. 24 Scambio automatico con altri sistemi d’informazione e comunica-

zione di dati

1Per gestire l’impiego dei docenti e il calcolo delle loro retribuzioni, il sistema d’informazione della Scuola universitaria federale dello sport può essere collegato al sistema d’informazione concernente il personale dell’Amministrazione federale (BV PLUS) e al sistema d’informazione finanziaria usato dall’UFSPO.

2Ai fini della fatturazione agli studenti il sistema d’informazione della Scuola universitaria federale dello sport può essere collegato al sistema d’informazione finanziaria usato dall’UFSPO.

Sezione 7: Sistema d’informazione per la valutazione dei corsi

Art. 25 Scopo

Il sistema d’informazione per la valutazione dei corsi serve all’UFSPO per la valutazione di corsi e attività formative:

a. svolti dall‘UFSPO o da terzi da esso incaricati;

b. svolti da terzi e sostenuti con i contributi della Confederazione.

Art. 26 Dati

Il sistema d’informazione contiene tutti i dati personali e le informazioni, compresi i dati personali e i profili della personalità degni di particolare protezione, necessari per la valutazione di corsi e attività formative e in particolare:

a. dati relativi ai singoli corsi e attività formative;

b. generalità di partecipanti, capicorso e docenti;

c. informazioni e valutazioni:

1. sul corso o sull’attività formativa in generale,

2. sui capicorso e sui docenti;

d. dati su formazioni conseguite e attività pregresse forniti volontariamente da capicorso e docenti.

Art. 27 Raccolta dei dati

L’UFSPO raccoglie i dati presso:

a. i partecipanti;

b. i capicorso;

c. i docenti;

d. gli esperti incaricati della valutazione del corso.