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Consultazione 2013/127: Modifica della legge federale sui sistemi d'informazione della Confederazione nel campo dello sport (LSISpo) · 12 pagine
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c. informazioni su attività e funzioni dell’atleta e delle persone che o accompagnano, lo allenano o lo assistono;
d. dati medici;
e. dati emersi dalle indagini o dall’analisi di campioni nei test antidoping;
f. certificati e perizie di esperti;
g. sanzioni comminate per violazioni delle norme sul doping;
h. dati penali per violazioni della LPSpo9;
i. misure di cui all’art. 20 cpv. 4 LPSpo;
j. dati forniti volontariamente.
Art. 33 Raccolta dei dati
1L’agenzia nazionale antidoping raccoglie i dati presso:
a. la persona interessata o il suo rappresentante legale;
b. il personale curante o incaricato di una perizia;
c. organizzazioni sportive nazionali e internazionali;
d. organi di controllo antidoping nazionali e internazionali;
e. laboratori di analisi;
f. autorità doganali;
g. l’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici;
h. le competenti autorità di polizia, di perseguimento penale o giudiziarie;
i. altri informatori.
2Gli organi e le persone di cui al capoverso 1 lettere a-d ed f-i, presso i quali è necessario raccogliere i dati sono tenuti a comunicarli gratuitamente.
3L'organo o la persona che raccoglie dati la cui dichiarazione è volontaria ne segnala espressamente il carattere volontario.
Art. 34 Comunicazione dei dati
1L’agenzia nazionale antidoping comunica i dati del sistema alle persone e agli organi seguenti sempre che sia garantita una protezione adeguata contro l'accesso e il trattamento non autorizzati.
a. la persona interessata: i dati che la riguardano;
b. il personale curante o incaricato di una perizia;
c. organizzazioni sportive nazionali e internazionali, per svolgere controlli e valutazioni come pure di prendere sanzioni a carico di persone che fanno ricorso al doping;