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Consultazione 2013/127: Modifica della legge federale sui sistemi d'informazione della Confederazione nel campo dello sport (LSISpo) · 12 pagine

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c. informazioni su attività e funzioni dell’atleta e delle persone che o accompagnano, lo allenano o lo assistono;

d. dati medici;

e. dati emersi dalle indagini o dall’analisi di campioni nei test antidoping;

f. certificati e perizie di esperti;

g. sanzioni comminate per violazioni delle norme sul doping;

h. dati penali per violazioni della LPSpo9;

i. misure di cui all’art. 20 cpv. 4 LPSpo;

j. dati forniti volontariamente.

Art. 33 Raccolta dei dati

1L’agenzia nazionale antidoping raccoglie i dati presso:

a. la persona interessata o il suo rappresentante legale;

b. il personale curante o incaricato di una perizia;

c. organizzazioni sportive nazionali e internazionali;

d. organi di controllo antidoping nazionali e internazionali;

e. laboratori di analisi;

f. autorità doganali;

g. l’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici;

h. le competenti autorità di polizia, di perseguimento penale o giudiziarie;

i. altri informatori.

2Gli organi e le persone di cui al capoverso 1 lettere a-d ed f-i, presso i quali è necessario raccogliere i dati sono tenuti a comunicarli gratuitamente.

3L'organo o la persona che raccoglie dati la cui dichiarazione è volontaria ne segnala espressamente il carattere volontario.

Art. 34 Comunicazione dei dati

1L’agenzia nazionale antidoping comunica i dati del sistema alle persone e agli organi seguenti sempre che sia garantita una protezione adeguata contro l'accesso e il trattamento non autorizzati.

a. la persona interessata: i dati che la riguardano;

b. il personale curante o incaricato di una perizia;

c. organizzazioni sportive nazionali e internazionali, per svolgere controlli e valutazioni come pure di prendere sanzioni a carico di persone che fanno ricorso al doping;

9 RS 415.0