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Consultazione 2013/127: Modifica della legge federale sui sistemi d'informazione della Confederazione nel campo dello sport (LSISpo) · 12 pagine

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Art. 12 Partecipazione alle spese

Il Consiglio federale può prevedere che le autorità e le organizzazioni alle quali vengono resi accessibili dati mediante procedura di richiamo, debbano partecipare alle spese di sviluppo, esercizio e manutenzione del sistema nazionale dʼinformazione.

Sezione 4: Sistema dʼinformazione per i dati medici

Art. 13 Scopo

Il sistema d’informazione per i dati medici serve a garantire il servizio medico, il servizio medico d’urgenza e l’assistenza medica di sportivi e di pazienti del servizio medico dell’UFSPO.

Art. 14 Dati

Il sistema contiene tutti i dati personali e le informazioni, compresi i dati personali e i profili della personalità degni di particolare protezione, che sono necessari per soddisfare i compiti di cui all’articolo 13, in particolare:

a. le generalità;

b. dati relativi allo stato di salute;

c. certificati e perizie di specialisti;

d. i dati necessari per la gestione della pratica;

e. dati forniti volontariamente.

Art. 15 Raccolta dei dati

LʼUFSPO raccoglie i dati presso:

a. la persona interessata o il suo rappresentante legale;

b. il personale medico curante o incaricato di una perizia;

c. le persone di fiducia designate dalla persona interessata.

Art. 16 Comunicazione dei dati

1LʼUFSPO comunica i dati del sistema alle persone e agli organi seguenti:

a. al personale medico curante;

b al personale medico che continua la cura, previo accordo della persona interessata;

2Previo consenso della persona interessata, lʼUFSPO comunica ad assicurazioni e casse malati i dati necessari per il conteggio delle prestazioni.