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Consultazione 2013/127: Modifica della legge federale sui sistemi d'informazione della Confederazione nel campo dello sport (LSISpo) · 12 pagine

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a. la persona interessata o il suo rappresentante legale;

b. i docenti;

c. le autorità dei Cantoni, dei Comuni e del Principato del Liechtenstein competenti in materia di sport;

d. il casellario giudiziale e le competenti autorità di perseguimento penale e giudiziarie nel caso dei dati di cui allʼarticolo 9 lettera e;

e. le federazioni sportive e le associazioni giovanili nazionali, come pure le loro organizzazioni affiliate e sottorganizzazioni, nonché altre organizzazioni sempre che esse siano beneficiarie di un sostegno diretto o indiretto ai sensi della LPSpo6 o collaborino alla realizzazione di programmi e progetti a sostegno di un’attività sportiva e motoria regolare;

f. lʼagenzia nazionale antidoping di cui allʼarticolo 19 LPSpo;

g. l’Aggruppamento Difesa, per il settore dello sport nellʼesercito.

Art. 11 Comunicazione dei dati

1Su richiesta, mediante una procedura di richiamo lʼUFSPO può rendere accessibili i dati agli organi e alle persone seguenti:

a. alla persona interessata: i dati che la riguardano;

b. alle autorità dei Cantoni, dei Comuni e del Principato del Liechtenstein competenti in materia di sport: i dati di cui allʼarticolo 9 lettere a–d, g;

c. alle federazioni sportive e associazioni giovanili nazionali, come pure alle loro organizzazioni affiliate e sottorganizzazioni, nonché ad altre organizzazioni sempre che esse siano beneficiarie di un sostegno diretto o indiretto ai sensi della LPSpo7 collaborino alla realizzazione del programma «Gioventù e Sport» o a programmi di sostegno dello sport e del movimento in generale: i dati di cui all'articolo 9 lettere a-d, g;

d. alle scuole, scuole universitarie o università per quanto partecipino alla realizzazione del programma «Gioventù e Sport»: i dati di cui all’articolo 9 lettere a–d, g;

e. allʼAggruppamento Difesa, per il settore dello sport nellʼesercito: i dati di cui allʼarticolo 9 lettere a–d, g.

2Alle organizzazioni di cui al capoverso 1 ed eccezionalmente anche a terzi che partecipano alla realizzazione di programmai e progetti per promuovere attività sportive e motorie regolari, i dati di cui all'articolo 9 lettere a-d, g, su richiesta possono essere comunicati come raccolte di dati o elenchi in forma elettronica per quanto necessario all’adempimento di compiti legali o contrattuali.

6 SR 415.0

7 RS 415.0