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Consultazione 2013/127: Modifica della legge federale sui sistemi d'informazione della Confederazione nel campo dello sport (LSISpo) · 12 pagine

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Sezione 6: Sistema d’informazione della Scuola universitaria federale dello sport

Art. 21 Scopo

Il sistema d’informazione della Scuola universitaria federale dello sport (SUFSM) serve all’UFSPO come sistema d’informazione e di documentazione:

a. per organizzare e svolgere l’attività della SUFSM;

b. per amministrare i titoli di formazione.

Art. 22 Dati

Il sistema d’informazione contiene tutti i dati personali e le informazioni, compresi i dati personali e i profili della personalità degni di particolare protezione, necessari per l’adempimento dei compiti di cui all’articolo 21, in particolare:

a. riguardo ai docenti e agli incaricati dei corsi:

1. le generalità,

2. il numero d’assicurato AVS,

3. fotografie,

4. certificati di formazione e titoli,

5. competenze linguistiche,

6. funzioni,

7. orari di attività;

b. riguardo agli studenti:

1. le generalità,

2. il numero d’assicurato AVS,

3. fotografie,

4. certificati di formazione e titoli,

5. competenze linguistiche,

6. cicli di formazione e perfezionamento frequentati e piano delle lezioni,

7. dati relativi a immatricolazione ed extramatricolazione,

8. provvedimenti disciplinari,

9. valutazioni delle competenze,

10. qualifiche finali.

Art. 23 Raccolta dei dati

L’UFSPO raccoglie i dati presso:

a. la persona interessata;