Progetto
Consultazione 2013/127: Modifica della legge federale sui sistemi d'informazione della Confederazione nel campo dello sport (LSISpo) · 12 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 7Fedlex · Progetto
Sezione 6: Sistema d’informazione della Scuola universitaria federale dello sport
Art. 21 Scopo
Il sistema d’informazione della Scuola universitaria federale dello sport (SUFSM) serve all’UFSPO come sistema d’informazione e di documentazione:
a. per organizzare e svolgere l’attività della SUFSM;
b. per amministrare i titoli di formazione.
Art. 22 Dati
Il sistema d’informazione contiene tutti i dati personali e le informazioni, compresi i dati personali e i profili della personalità degni di particolare protezione, necessari per l’adempimento dei compiti di cui all’articolo 21, in particolare:
a. riguardo ai docenti e agli incaricati dei corsi:
1. le generalità,
2. il numero d’assicurato AVS,
3. fotografie,
4. certificati di formazione e titoli,
5. competenze linguistiche,
6. funzioni,
7. orari di attività;
b. riguardo agli studenti:
1. le generalità,
2. il numero d’assicurato AVS,
3. fotografie,
4. certificati di formazione e titoli,
5. competenze linguistiche,
6. cicli di formazione e perfezionamento frequentati e piano delle lezioni,
7. dati relativi a immatricolazione ed extramatricolazione,
8. provvedimenti disciplinari,
9. valutazioni delle competenze,
10. qualifiche finali.
Art. 23 Raccolta dei dati
L’UFSPO raccoglie i dati presso:
a. la persona interessata;