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Consultazione 2013/127: Modifica della legge federale sui sistemi d'informazione della Confederazione nel campo dello sport (LSISpo) · 12 pagine

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Sezione 5: Sistema d’informazione per i dati riguardanti la diagnostica delle prestazioni

Art. 17 Scopo

Il sistema d’informazione per i dati riguardanti la diagnostica delle prestazioni contribuisce allo svolgimento di test ed esami di scienza dello sport, segnatamente test ed esami di psicologia dello sport e di diagnostica delle prestazioni, come pure a fornire le prestazioni connesse.

Art. 18 Dati

Il sistema contiene tutti i dati personali e le informazioni, compresi i dati personali e i profili della personalità degni di particolare protezione, che sono necessari per adempiere i compiti di cui all’articolo 17, in particolare:

a. le generalità;

b. dati relativi alla diagnostica delle prestazioni;

c. dati psicologici, inclusi i dati relativi alla motivazione e alle strategie per il superamento di determinate situazioni;

d. dati relativi allo stato di salute;

e. dati forniti volontariamente.

Art. 19 Raccolta dei dati

L’UFSPO rileva i dati direttamente o li raccoglie presso:

a. la persona interessata o il suo rappresentante legale;

b. il personale incaricato di una perizia;

c. le persone di fiducia designate dalla persona interessata.

Art. 20 Comunicazione dei dati

1L’UFSPO comunica i dati del sistema alle persone e agli organi seguenti:

a. agli sportivi interessati: i dati che li riguardano;

b. a persone, organi, autorità e organizzazioni che hanno dato l’incarico di svolgere test o esami;

c. al personale medico curante previo accordo della persona interessata.

2Esso può rendere accessibili mediante procedura di richiamo dietro richiesta degli sportivi interessati i seguenti dati:

a. i dati che li riguardano;

b. i dati riguardanti altre persone, previo assenso delle stesse.