Progetto
Consultazione 2013/127: Modifica della legge federale sui sistemi d'informazione della Confederazione nel campo dello sport (LSISpo) · 12 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 6Fedlex · Progetto
Sezione 5: Sistema d’informazione per i dati riguardanti la diagnostica delle prestazioni
Art. 17 Scopo
Il sistema d’informazione per i dati riguardanti la diagnostica delle prestazioni contribuisce allo svolgimento di test ed esami di scienza dello sport, segnatamente test ed esami di psicologia dello sport e di diagnostica delle prestazioni, come pure a fornire le prestazioni connesse.
Art. 18 Dati
Il sistema contiene tutti i dati personali e le informazioni, compresi i dati personali e i profili della personalità degni di particolare protezione, che sono necessari per adempiere i compiti di cui all’articolo 17, in particolare:
a. le generalità;
b. dati relativi alla diagnostica delle prestazioni;
c. dati psicologici, inclusi i dati relativi alla motivazione e alle strategie per il superamento di determinate situazioni;
d. dati relativi allo stato di salute;
e. dati forniti volontariamente.
Art. 19 Raccolta dei dati
L’UFSPO rileva i dati direttamente o li raccoglie presso:
a. la persona interessata o il suo rappresentante legale;
b. il personale incaricato di una perizia;
c. le persone di fiducia designate dalla persona interessata.
Art. 20 Comunicazione dei dati
1L’UFSPO comunica i dati del sistema alle persone e agli organi seguenti:
a. agli sportivi interessati: i dati che li riguardano;
b. a persone, organi, autorità e organizzazioni che hanno dato l’incarico di svolgere test o esami;
c. al personale medico curante previo accordo della persona interessata.
2Esso può rendere accessibili mediante procedura di richiamo dietro richiesta degli sportivi interessati i seguenti dati:
a. i dati che li riguardano;
b. i dati riguardanti altre persone, previo assenso delle stesse.