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Consultazione 2013/127: Modifica della legge federale sui sistemi d'informazione della Confederazione nel campo dello sport (LSISpo) · 12 pagine

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trascorso il periodo di conservazione di tutti i dati interessati, i dati obbligatoriamente collegati fra loro in un sistema dʼinformazione vengono cancellati in blocco.

4I dati cancellati e la relativa documentazione sono offerti allʼArchivio federale. I dati e la documentazione che lʼArchivio federale ha designato come non aventi valore archivistico sono distrutti.

Art. 7 Anonimizzazione

I dati necessari per scopi statistici o di ricerca sono anonimizzati.

Sezione 3: Sistema nazionale dʼinformazione per lo sport

Art. 8 Scopo

Il sistema nazionale dʼinformazione per lo sport serve allʼadempimento dei compiti giusta la LPSpo5, segnatamente negli ambiti seguenti:

a. promozione generale dello sport e dellʼattività fisica;

b. programma «Gioventù e Sport»;

c. formazione degli allenatori;

d. sport nellʼesercito.

Art. 9 Dati

Il sistema contiene tutti i dati personali e le informazioni, compresi i dati personali e i profili della personalità degni di particolare protezione, che sono necessari per adempiere i compiti di cui all’articolo 8, in particolare:

a. le generalità;

b. il numero dʼassicurato AVS;

c. indicazioni su attività e funzioni;

e. qualificazioni e riconoscimenti di monitore di sport e indicazioni relative alla sospensione, revoca o soppressione di tali riconoscimenti;

f. dati penali, nella misura in cui sono necessari per motivare una decisione di rilascio, sospensione o revoca di riconoscimenti di quadro Gioventù e Sport;

g. indicazioni su inchieste e su misure pronunciate in relazione a violazioni delle norme per lo sport corretto e sicuro, in particolare delle norme antidoping;

h. dati forniti volontariamente.

Art. 10 Raccolta dei dati

LʼUFSPO raccoglie i dati presso:

5 RS 415.0