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Consultazione 2013/127: Modifica della legge federale sui sistemi d'informazione della Confederazione nel campo dello sport (LSISpo) · 12 pagine

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Art. 28 Comunicazione dei dati

L’UFSPO può comunicare i dati relativi alle persone o alle organizzazioni che si occupano della preparazione e dello svolgimento del corso o dell’attività formativa.

Art. 29 Scambio automatico con altri sistemi d’informazione

Per consentire di riprendere i dati relativi ai corsi e alle attività formative e le generalità, il sistema d’informazione per la valutazione dei corsi può essere collegato al sistema nazionale d‘informazione per lo sport e al sistema d’informazione della SUFSM.

Sezione 8: Sistema d’informazione dell’agenzia nazionale antidoping

Art. 30 Scopo

Il sistema d’informazione dell’agenzia nazionale antidoping serve allo svolgimento dei compiti previsti nella LPSpo8 nel campo della lotta al doping, segnatamente:

a. formazione, consulenza documentazione, informazione e ricerca;

b. controllo e indagini;

c. sanzioni;

d. coordinazione a livello nazionale e internazionale.

Art. 31 Disposizioni generali

1L’agenzia nazionale antidoping è responsabile della sicurezza di esercizio del sistema d’informazione e della legalità del trattamento dei dati.

2I dati possono essere trattati anche in forma non elettronica per conseguire i medesimi scopi.

3Le persone incaricate di compiti di manutenzione, esercizio o programmazione possono trattare i dati contenuti nei sistemi d'informazione solo se ciò è necessario per adempiere i loro compiti e se la sicurezza dei dati è garantita. In tale ambito, il contenuto dei dati non può essere modificato.

4I dati necessari per scopi statistici o di ricerca sono anonimizzati.

Art. 32 Dati

Il sistema d’informazione contiene tutti i dati personali e le informazioni, compresi i dati personali e i profili della personalità degni di particolare protezione, che servono per la lotta al doping, in particolare:

a. generalità dell’atleta e sua appartenenza a una federazione sportiva;

b. indicazioni sul luogo di soggiorno dell’atleta;

8 RS 415.0