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Consultazione 2013/127: Modifica della legge federale sui sistemi d'informazione della Confederazione nel campo dello sport (LSISpo) · 12 pagine

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a. trattare dati e renderli accessibili mediante procedura di richiamo nella misura in cui la presente legge o unʼaltra legge federale lo preveda espressa- mente;

b. utilizzare i numeri dʼassicurato dellʼassicurazione vecchiaia e superstiti (numero dʼassicurato AVS) giusta la legge federale del 20 dicembre 19464 su lʼassicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS);

c. comunicare dati in forma elettronica, sempre che sia garantita una protezione adeguata contro lʼaccesso e il trattamento non autorizzati.

2Gli organi e le persone presso cui possono essere raccolti dati ai sensi della presente legge sono tenuti a comunicarli gratuitamente.

3I dati possono essere trattati anche in forma non elettronica per conseguire i medesimi scopi.

4Lʼorgano o la persona che chiede dati la cui dichiarazione è volontaria ne segnala espressamente il carattere volontario.

5Le immagini che raffigurano persone chiaramente identificabili possono essere pubblicate unicamente previo consenso di questʼultime.

Art. 3 Responsabilità

LʼUFSPO è responsabile della sicurezza dei sistemi dʼinformazione e della legalità del trattamento dei dati.

Art. 4 Trattamento dei dati per lavori ai sistemi dʼinformazione

Le persone incaricate di compiti di manutenzione, esercizio o programmazione possono trattare i dati contenuti nei sistemi dʼinformazione solo se ciò è necessario per adempiere i loro compiti e se la sicurezza dei dati è garantita. In tale ambito, i dati non possono essere modificati nel contenuto.

Art. 5 Modifica dei sistemi dʼinformazione

Il Consiglio federale può raggruppare, sostituire o eliminare sistemi dʼinformazione, sempre che in tal modo non vengano ampliate lʼentità e lo scopo del trattamento dei dati, segnatamente i diritti di accesso.

Art. 6 Conservazione, cancellazione, archiviazione e distruzione dei dati

1I dati dei sistemi dʼinformazione sono conservati per tutto il tempo richiesto dallo scopo del trattamento.

2I dati medici sono conservati al massimo per dieci anni. Il Consiglio federale stabilisce la durata del periodo di conservazione dei dati negli altri sistemi d’informazione.

3I dati non più necessari sono cancellati dai sistemi dʼinformazione. Una volta

4 RS 831.10