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Consultazione 2013/127: Modifica della legge federale sui sistemi d'informazione della Confederazione nel campo dello sport (LSISpo) · 12 pagine
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d. le competenti autorità di polizia, di perseguimento penali o giudiziarie, in relazione ai fatti di cui all’articolo 22 LPSpo10.
2Può trattenere i dati o comunicarli con ritardo se lo ritiene necessario per lo svolgimento di attività antidoping. Può trattarsi soprattutto di dati per profili biologici, per procedimenti penali ai sensi dell’articolo 22 LPSpo e per sanzioni di diritto privato in caso di violazioni in materia di doping.
3Per la durata della squalifica pubblica su internet le generalità di sportivi sospesi dalla partecipazione alle competizioni in seguito a provvedimento sanzionatorio.
Art. 35 Durata del periodo di conservazione
1Se lo scopo del trattamento lo richiede i dati del sistema d’informazione sono conservati al massimo per i periodi seguenti:
a. dati di persone che dispongono della licenza di una federazione sportiva per la partecipazione alle gare: per una durata di dieci anni a partire dalla perdita irrevocabile della licenza di competizione; al più tardi fino al raggiungimento del 70 anno d’età della persona interessata;
b. dati concernenti perseguimenti penali di cui all’articolo 32 lettera h: a condizione che siano stati cancellati dal registro penale; quando la persona interessata ne richiede la cancellazione.
2I dati che non sono più usati sono offerti insieme ai documenti connessi all’Archivio federale. I dati e i documenti che l’Archivio federale ha designato come privi di valore archivistico sono distrutti.
Sezione 4: Disposizioni finali
Art. 36 Disposizioni esecutive
Il Consiglio federale emana le disposizioni necessarie in merito:
a. alle responsabilità per il trattamento dei dati;
b. ai dati trattati;
c. ai dettagli relativi alla raccolta e ai diritti di trattamento – segnatamente mediante procedura di richiamo – dei dati;
d. alla collaborazione con i Cantoni;
e. alle misure organizzative e tecniche necessarie per assicurare la protezione e la sicurezza dei dati.
Art. 37 Abrogazione di un altro atto normativo
La Legge federale del 7 giugno 2011 sui sistemi d’informazione della Confederazio-
10 RS 415.0